LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO II
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
CAPO I
Poteri normativi e governo locale
Art. 9
Principio di integrazione
1. La Regione pone a fondamento dell'intervento legislativo e della
disciplina sul conferimento delle funzioni amministrative a livello
locale, il principio dell'integrazione, con particolare riferimento
alla integrazione tra le politiche sociali, territoriali ed
economiche.
2. A tale scopo, la Regione e gli Enti locali adottano strumenti di
programmazione e progettazione ad approccio integrato, valorizzando i
collegamenti tra politiche settoriali rivolte alle medesime categorie
di destinatari o ai medesimi contesti territoriali e tenendo conto
degli effetti reciproci di tali politiche.