REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

         TITOLO II                                                              
       SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI                                           
         CAPO I                                                                 
     Poteri normativi e governo locale                                          
          Art. 9                                                                
Principio di integrazione                                                       
1. La Regione pone a fondamento dell'intervento legislativo e della             
disciplina sul  conferimento delle funzioni amministrative a livello            
locale, il principio dell'integrazione, con particolare riferimento             
alla integrazione tra le politiche sociali, territoriali ed                     
economiche.                                                                     
2. A tale scopo, la Regione e gli Enti locali adottano strumenti di             
programmazione e progettazione ad approccio integrato, valorizzando i           
collegamenti tra politiche settoriali rivolte alle medesime categorie           
di destinatari o ai medesimi contesti territoriali e tenendo conto              
degli effetti reciproci di tali politiche.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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