REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

                      CAPO III                                                  
     Interventi finalizzati alla partecipazione sociale,                        
     alle misure contro la discriminazione,                                     
     alle politiche abitative, all'integrazione sociale, all'assistenza         
     sanitaria                                                                  
          Art. 9                                                                
Misure contro la discriminazione                                                
1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 44, comma 12 del Testo           
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ed in osservanza           
dei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della                 
direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone               
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) e 9 luglio 2003,           
n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di                 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), la            
Regione, avvalendosi della collaborazione delle Province, dei Comuni,           
delle associazioni di immigrati, dell'associazionismo, del                      
volontariato e delle parti sociali, esercita le funzioni di                     
osservazione, monitoraggio, assistenza e consulenza legale per gli              
stranieri vittime delle discriminazioni, dirette ed indirette, per              
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonche' delle                   
situazioni di grave sfruttamento di cui al successivo articolo 12.              
2. La Regione, ai sensi del comma 1 del presente articolo e di quanto           
previsto dall'articolo 21 della "Carta dei diritti fondamentali                 
dell'Unione europea", inerente la non discriminazione, istituisce un            
Centro regionale sulle discriminazioni dotato di autonomia                      
organizzativa, nell'ambito degli indirizzi del programma triennale              
per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui             
all'articolo 3.                                                                 
3. Regione, Province e Comuni, anche mediante l'attivazione del                 
Difensore civico, promuovono a livello locale azioni per garantire il           
corretto svolgimento dei rapporti tra cittadini stranieri e pubbliche           
Amministrazioni, con particolare riguardo alla trasparenza, alla                
uniformita' ed alla comprensione delle procedure.                               
4. Regione ed Enti locali programmano e realizzano iniziative per               
agevolare l'effettiva possibilita' di esercizio dei diritti di difesa           
e di tutela legale dei cittadini stranieri immigrati.                           
5. La Regione, nell'ambito del programma triennale per l'integrazione           
dei cittadini stranieri immigrati, approva un piano regionale di                
attuazione finalizzato alla definizione di azioni contro la                     
discriminazione.                                                                
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 44, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio           
1998, n. 286 concernente Testo unico delle disposizioni concernenti             
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello                  
straniero e' il seguente:                                                       
"Art. 44 - Azione civile contro la discriminazione (Legge 6 marzo               
1988, n. 40, art. 42)                                                           
omissis                                                                         
12. Le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni, con           
le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini                
dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio              
del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e           
di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni           
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.".                           
2) Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 concerne Attuazione             
della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le                 
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.                    
3) Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 concerne Attuazione             
della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia             
di occupazione e di condizioni di lavoro.                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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