LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29
NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Art. 9
Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed Universita'
1. La Regione determina, ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto
legislativo n. 502 del 1992, il fabbisogno di personale sanitario del
Ssr.
2. Le Universita' degli studi di Bologna, di Ferrara, di
Modena-Reggio Emilia e di Parma concorrono, per gli aspetti
concernenti le attivita' assistenziali essenziali allo svolgimento
delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca,
all'elaborazione della programmazione sanitaria regionale. Le
Universita' partecipano altres alla programmazione sanitaria
regionale mediante parere obbligatorio:
a) sulla proposta di Piano sanitario regionale approvato dalla
Giunta;
b) sugli atti di programmazione regionale concernenti la definizione
degli indirizzi di ricerca del Ssr e degli interventi che interessano
le strutture sanitarie destinate all'esercizio di attivita'
formative.
3. Il protocollo d'intesa fra la Regione e le Universita' individua
l'attivita' assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti
istituzionali delle Universita', determinata nel quadro della
programmazione nazionale e regionale, assicurandone la funzionalita'
e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca. Il
protocollo disciplina altres la programmazione della formazione del
personale del Ssr e le modalita' con cui gli accordi attuativi locali
definiscono l'organizzazione dei dipartimenti integrati ed
individuano le strutture essenziali per l'esercizio dei compiti
istituzionali dell'Universita'.
4. La collaborazione fra Ssr ed Universita' si realizza attraverso le
Aziende ospedaliero-universitarie di Bologna, di Ferrara, di Modena e
di Parma, che costituiscono le Aziende di riferimento,
rispettivamente, per le Universita' di Bologna, di Ferrara, di
Modena-Reggio Emilia e di Parma per le attivita' assistenziali
essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica
e di ricerca delle Facolta' di medicina.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, la programmazione
sanitaria regionale individua le ulteriori sedi nelle quali si
realizza la collaborazione tra la Regione e le Universita', con
particolare riguardo alle scuole di specializzazione mediche o ad
altre Facolta'. A tal fine, il protocollo d'intesa, di cui al comma
3, e' integrato da specifici accordi stipulati tra la Regione e
l'Universita' interessata, aventi ad oggetto la disciplina, in
coerenza con la programmazione attuativa locale, delle forme di
integrazione delle attivita' assistenziali con le funzioni di
didattica e di ricerca.
6. La Regione, previa intesa della Conferenza Regione-Universita' di
cui alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema
amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni
internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l'universita'), disciplina le Aziende ospedaliero-universitarie in
analogia alle Aziende Usl e secondo i principi del decreto
legislativo n. 517 del 1999, assicurando la partecipazione della
componente universitaria al governo delle Aziende e garantendo
all'Universita' la nomina di un componente del Collegio sindacale. Il
Direttore generale delle Aziende ospedaliero-universitarie e'
nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il rettore
dell'Universita'. Il protocollo d'intesa disciplina la verifica dei
risultati dell'attivita' dei direttori generali, sulla base dei
principi di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del
1992 e di quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge.
7. L'atto aziendale disciplina, sulla base dei principi e dei criteri
stabiliti nel protocollo d'intesa di cui al comma 3, la costituzione,
l'organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti ad attivita'
integrata ed individua le strutture complesse a direzione
universitaria. L'atto aziendale e' adottato dal direttore generale
d'intesa con il rettore dell'Universita' limitatamente ai
dipartimenti ed alle strutture di cui al presente comma.
8. Al sostegno economico-finanziario delle attivita' svolte dalle
Aziende di riferimento concorrono risorse messe a disposizione sia
dall'Universita', con particolare riferimento a beni mobili ed
immobili, sia dal Ssr. La Giunta regionale classifica tali Aziende,
limitatamente all'attivita' direttamente svolta, nella fascia dei
presidi a piu' elevata complessita' assistenziale, riconoscendo
altres i maggiori costi indotti sulle attivita' assistenziali dalle
funzioni di didattica e di ricerca. Il protocollo d'intesa disciplina
le modalita' per la compartecipazione della Regione e delle
Universita', per quanto di rispettiva competenza, ai risultati di
gestione delle Aziende.
9. La Regione promuove e valorizza le attivita' di ricerca svolte
dalle Aziende ospedaliero-universitarie e nelle altre sedi di
collaborazione di cui al comma 5, concorrendo al finanziamento di
programmi di ricerca e di formazione di comune interesse, definiti
d'intesa tra la Regione e le singole Universita' nell'ambito degli
indirizzi formulati dalla Conferenza Regione-Universita'.
NOTE ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo dell'art. 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 concernente Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art.1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, nel testo
introdotto dall'articolo 6, comma 1, del decreto Legislativo n. 229
del 1999, e' il seguente:
"Art. 6-ter - Fabbisogno di personale sanitario
1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanita',
sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la
Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri
e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina
con uno o piu' decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario
nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici
chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici,
fisici, psicologi, nonche' al personale sanitario infermieristico,
tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da
parte del ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole
di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario. Con
la stessa procedura e' determinato, altres, il fabbisogno degli
ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e
socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio
sanitario nazionale.
2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di:
a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano
sanitario nazionale e da quelli regionali;
b) modelli organizzativi dei servizi;
c) offerta di lavoro;
d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di
formazione e il personale gia' formato, non ancora immesso
nell'attivita' lavorativa.
3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali
sono tenuti a fornire al ministero della sanita' i dati e gli
elementi di valutazione necessari per la determinazione dei
fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di
inadempimento entro il termine prescritto il Ministero provvede
all'acquisizione dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a
carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti.".
Comma 6
2) La legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 concerne Riforma del
sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni
internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l'universita'.
3) Il decreto legislativo del 7 dicembre 1993, n. 517 concerne
Modificazioni al DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
Legge 23 ottobre 1992, n. 421.
4) Il testo dell'art. 3-bis del decreto legislativo Legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 concernente Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art.1 della Legge 23 ottobre 1992, n.
421 e' citato alla nota 2 all'articolo 5.