REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29

NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

          Art. 9                                                                
Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed Universita'                       
1. La Regione determina, ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto               
legislativo n. 502 del 1992, il fabbisogno di personale sanitario del           
Ssr.                                                                            
2. Le Universita' degli studi di Bologna, di Ferrara, di                        
Modena-Reggio Emilia e di Parma concorrono, per gli aspetti                     
concernenti le attivita' assistenziali essenziali allo svolgimento              
delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca,                 
all'elaborazione della programmazione sanitaria regionale. Le                   
Universita' partecipano altres alla programmazione sanitaria                    
regionale mediante parere obbligatorio:                                         
a) sulla proposta di Piano sanitario regionale approvato dalla                  
Giunta;                                                                         
b) sugli atti di programmazione regionale concernenti la definizione            
degli indirizzi di ricerca del Ssr e degli interventi che interessano           
le strutture sanitarie destinate all'esercizio di attivita'                     
formative.                                                                      
3. Il protocollo d'intesa fra la Regione e le Universita' individua             
l'attivita' assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti             
istituzionali delle Universita', determinata nel quadro della                   
programmazione nazionale e regionale, assicurandone la funzionalita'            
e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca. Il               
protocollo disciplina altres la programmazione della formazione del             
personale del Ssr e le modalita' con cui gli accordi attuativi locali           
definiscono l'organizzazione dei dipartimenti integrati ed                      
individuano le strutture essenziali per l'esercizio dei compiti                 
istituzionali dell'Universita'.                                                 
4. La collaborazione fra Ssr ed Universita' si realizza attraverso le           
Aziende ospedaliero-universitarie di Bologna, di Ferrara, di Modena e           
di Parma, che costituiscono le Aziende di riferimento,                          
rispettivamente, per le Universita' di Bologna, di Ferrara, di                  
Modena-Reggio Emilia e di Parma per le attivita' assistenziali                  
essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica           
e di ricerca delle Facolta' di medicina.                                        
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, la programmazione               
sanitaria regionale individua le ulteriori sedi nelle quali si                  
realizza la collaborazione tra la Regione e le Universita', con                 
particolare riguardo alle scuole di specializzazione mediche o ad               
altre Facolta'. A tal fine, il protocollo d'intesa, di cui al comma             
3, e' integrato da specifici accordi stipulati tra la Regione e                 
l'Universita' interessata, aventi ad oggetto la disciplina, in                  
coerenza con la programmazione attuativa locale, delle forme di                 
integrazione delle attivita' assistenziali con le funzioni di                   
didattica e di ricerca.                                                         
6. La Regione, previa intesa della Conferenza Regione-Universita' di            
cui alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema               
amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni                   
internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con                     
l'universita'), disciplina le Aziende ospedaliero-universitarie in              
analogia alle Aziende Usl e secondo i principi del decreto                      
legislativo n. 517 del 1999, assicurando la partecipazione della                
componente universitaria al governo delle Aziende e garantendo                  
all'Universita' la nomina di un componente del Collegio sindacale. Il           
Direttore generale delle Aziende ospedaliero-universitarie e'                   
nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il rettore                       
dell'Universita'. Il protocollo d'intesa disciplina la verifica dei             
risultati dell'attivita' dei direttori generali, sulla base dei                 
principi di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del           
1992 e di quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge.                 
7. L'atto aziendale disciplina, sulla base dei principi e dei criteri           
stabiliti nel protocollo d'intesa di cui al comma 3, la costituzione,           
l'organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti ad attivita'              
integrata ed individua le strutture complesse a direzione                       
universitaria. L'atto aziendale e' adottato dal direttore generale              
d'intesa con il rettore dell'Universita' limitatamente ai                       
dipartimenti ed alle strutture di cui al presente comma.                        
8. Al sostegno economico-finanziario delle attivita' svolte dalle               
Aziende di riferimento concorrono risorse messe a disposizione sia              
dall'Universita', con particolare riferimento a beni mobili ed                  
immobili, sia dal Ssr. La Giunta regionale classifica tali Aziende,             
limitatamente all'attivita' direttamente svolta, nella fascia dei               
presidi a piu' elevata complessita' assistenziale, riconoscendo                 
altres i maggiori costi indotti sulle attivita' assistenziali dalle             
funzioni di didattica e di ricerca. Il protocollo d'intesa disciplina           
le modalita' per la compartecipazione della Regione e delle                     
Universita', per quanto di rispettiva competenza, ai risultati di               
gestione delle Aziende.                                                         
9. La Regione promuove e valorizza le attivita' di ricerca svolte               
dalle Aziende ospedaliero-universitarie e nelle altre sedi di                   
collaborazione di cui al comma 5, concorrendo al finanziamento di               
programmi di ricerca e di formazione di comune interesse, definiti              
d'intesa tra la Regione e le singole Universita' nell'ambito degli              
indirizzi formulati dalla Conferenza Regione-Universita'.                       
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992,           
n. 502 concernente Riordino della disciplina in materia sanitaria, a            
norma dell'art.1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, nel testo                 
introdotto dall'articolo 6, comma 1, del decreto Legislativo n. 229             
del 1999, e' il seguente:                                                       
"Art. 6-ter - Fabbisogno di personale sanitario                                 
1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanita',                
sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le                
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la                      
Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri           
e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina             
con uno o piu' decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario                  
nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici                     
chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici,               
fisici, psicologi, nonche' al personale sanitario infermieristico,              
tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da             
parte del ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e              
tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole            
di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario. Con            
la stessa procedura e' determinato, altres, il fabbisogno degli                 
ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e                
socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio            
sanitario nazionale.                                                            
2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di:                    
a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano              
sanitario nazionale e da quelli regionali;                                      
b) modelli organizzativi dei servizi;                                           
c)  offerta di lavoro;                                                          
d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di                     
formazione e il personale gia' formato, non ancora immesso                      
nell'attivita' lavorativa.                                                      
3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali             
sono tenuti a fornire al ministero della sanita' i dati e gli                   
elementi di valutazione necessari per la determinazione dei                     
fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di            
inadempimento entro il termine prescritto il Ministero provvede                 
all'acquisizione dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a               
carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti.".                
Comma 6                                                                         
2) La legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 concerne Riforma del                  
sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni           
internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con                     
l'universita'.                                                                  
3) Il decreto legislativo del 7 dicembre 1993, n. 517 concerne                  
Modificazioni al DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino                
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della                
Legge 23 ottobre 1992, n. 421.                                                  
4) Il testo dell'art. 3-bis del decreto legislativo Legislativo 30              
dicembre 1992, n. 502 concernente Riordino della disciplina in                  
materia sanitaria, a norma dell'art.1 della Legge 23 ottobre 1992, n.           
421 e' citato alla nota 2 all'articolo 5.                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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