REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 9                                                                
Interventi volti alla promozione, allo sviluppo                                 
e alla qualificazione dell'impresa cooperativa                                  
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale             
23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale           
per la cooperazione) sono disposte, per l'esercizio 2005, le seguenti           
autorizzazioni di spesa a favore dei sottoelencati interventi                   
nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.2.2.7120 -                   
Promozione e qualificazione delle imprese cooperative:                          
a) Cap. 21200 "Interventi per la promozione e qualificazione delle              
imprese cooperative (artt. 2 e 3, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e                   
successive modifiche)" Euro: 300.000,00;                                        
b) Cap. 21205 "Contributi per il finanziamento delle progettazioni di           
programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalita' di cui               
all'articolo 2, L.R. 22/90 (articolo 5, comma 2, lett. a), b), c),              
e), f), g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)" Euro:            
300.000,00.                                                                     
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 concerne Disposizioni di             
principio e disciplina generale per la cooperazione.                            
2) Il testo degli articoli 2 e 3 della legge regionale 23 marzo 1990,           
n. 22 concernente Disposizioni di principio e disciplina generale per           
la cooperazione e' il seguente:                                                 
"Art. 2 - Servizi per la cooperazione                                           
1. La Regione Emilia-Romagna promuove specifici interventi per                  
facilitare la promozione e la qualificazione dell'impresa                       
cooperativa, in quanto operante nei settori di competenza regionale.            
In particolare tali interventi possono riguardare servizi e progetti            
di particolare rilevanza relativi a:                                            
a) attivita' finalizzate alla valorizzazione del lavoro e delle                 
capacita' professionali;                                                        
b) consulenza tecnico-manageriale per il potenziamento e la                     
razionalizzazione aziendale;                                                    
c) attivita' di assistenza e consulenza finanziaria al fine di                  
agevolare l'accesso ai canali di credito e di coordinare i possibili            
strumenti finanziari in rapporto alle esigenze delle imprese;                   
d) diffusione e trasferimento di conoscenze e competenze nel settore            
dell'innovazione tecnologica, con particolare riferimento alle                  
iniziative volte all'introduzione di nuovi prodotti e nuove tecniche            
che incrementino la produttivita' e la competitivita';                          
e) preparazione di studi di mercato e progetti di fattibilita' per              
processi di ammodernamento e di nuova localizzazione delle imprese;             
f) attivita' di ricerca caratterizzate da contenuti particolarmente             
rilevanti ai fini dello sviluppo del settore cooperativo;                       
g) assistenza e promozione per programmi di commercializzazione e di            
sviluppo dell'esportazione;                                                     
h) costituzione di servizi per la certificazione e il controllo                 
dell'andamento finanziario, organizzativo e produttivo delle                    
Cooperative.                                                                    
          Art. 3 - Modalita' e criteri per la fornitura dei servizi             
1. Per la fornitura dei servizi di cui all'art. 2 la Regione puo'               
stipulare convenzioni con associazioni, enti, societa' pubbliche e              
private che svolgono, con comprovata qualificazione, attivita' di               
servizio alle imprese cooperative.                                              
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,           
stabilisce procedure e modalita' per la definizione delle                       
convenzioni.                                                                    
3. Sempre ai fini della attuazione dell'art. 2 la Regione coordina              
l'attivita' degli organismi di emanazione regionale operanti nel                
campo dei servizi alle imprese.".                                               
3) Il testo dell'art. 5, comma 2, lett. a), b), c), e), f), g) della            
legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 concernente Disposizioni di                
principio e disciplina generale per la cooperazione e' il seguente:             
"Art. 5 - Programmi di integrazione e sviluppo                                  
omissis                                                                         
2. I progetti possono essere presentati tramite le associazioni                 
regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, da consorzi di           
cooperative, da piu' cooperative in forma associata; essi debbono               
includere:                                                                      
a) iniziative di integrazione intercooperativa;                                 
b) promozione commerciale, marketing, supporto all'esportazione;                
c) tutela e controllo della qualita' delle produzioni;                          
omissis                                                                         
e) assistenza finanziaria;                                                      
f) formazione e informazione professionali;                                     
g) strutturazione organizzativa.".                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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