REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

          Art. 9                                                                
Attuazione del Piano energetico regionale                                       
1. Il PER e' attuato attraverso piani triennali di intervento                   
approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e                    
programmi annuali approvati dalla Giunta regionale.                             
2. I programmi di cui al comma 1 individuano i finanziamenti                    
accordati, le tipologie degli interventi ammissibili, le categorie              
dei soggetti destinatari, i criteri generali per uniformare la                  
valutazione delle proposte, l'entita' e le tipologie dei contributi,            
le modalita' di assegnazione, controllo, revoca dei finanziamenti               
regionali, i termini di presentazione delle domande e di                        
realizzazione dell'intervento, i dati e le informazioni che debbono             
essere forniti alla Regione relativamente alle fasi di costruzione e            
di esercizio degli interventi incentivati.                                      
3. Gli enti locali possono richiedere il finanziamento dei piani e              
progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo             
4, comma 1, lettera a), sia singolarmente sia in forma associata.               
Essi possono presentare progetti per conto di altri soggetti,                   
pubblici e privati, purche' i progetti siano conformi agli strumenti            
di pianificazione territoriale ed urbanistica e coerenti con le linee           
di programmazione energetica regionale e di protezione ambientale. In           
tal caso il finanziamento regionale viene concesso agli enti locali             
ai quali spetta instaurare e disciplinare, secondo le forme del                 
proprio ordinamento, ulteriori e separati rapporti con i destinatari            
ultimi del finanziamento regionale.                                             
4. Sono ammesse domande di finanziamento relative a stralci                     
funzionali purche' inquadrati in un progetto organico del quale sia             
comprovata la funzionalita' e la finanziabilita'.                               
5. Le domande debbono essere accompagnate da una apposita relazione             
illustrativa contenente:                                                        
a) l'indicazione di conformita' agli obiettivi di programmazione                
locale e regionale e alle previsioni degli strumenti di                         
pianificazione territoriale e urbanistica;                                      
b) l'indicazione degli obiettivi generali e specifici che si                    
intendono raggiungere;                                                          
c) l'indicazione dei tempi di realizzazione dell'iniziativa;                    
d) il piano finanziario con l'individuazione dei mezzi di copertura e           
della loro ripartizione nel tempo;                                              
e) i riferimenti di conformita' ai requisiti prestazionali di cui               
all'articolo 10;                                                                
f) l'indicazione delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi                  
richiesti dalle norme vigenti.                                                  
6. Le modalita' di erogazione dei finanziamenti relativi ai programmi           
di iniziativa diretta della Regione sono stabilite di volta in volta            
nel contesto del programma medesimo. La stipula di accordi volontari            
di filiera ovvero di progetti d'area di qualificazione energetica               
costituisce elemento di priorita' per l'accesso agli incentivi.                 
7. Al fine di garantire la funzionalita' della spesa regionale al               
raggiungimento progressivo degli obiettivi di sviluppo sostenibile              
del sistema energetico regionale, i finanziamenti accordati ai sensi            
della presente legge decadono ove il destinatario non comunichi                 
all'amministrazione preposta di aver dato inizio alla realizzazione             
dell'iniziativa entro i termini stabiliti dai programmi di cui al               
comma 2. Il titolare ha l'obbligo di segnalare e documentare                    
eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore e di concordare              
con l'amministrazione preposta la proroga dei termini per la                    
realizzazione del progetto.                                                     
8. Per gli interventi che possono accedere ai titoli di efficienza              
energetica e di valorizzazione delle fonti rinnovabili, i piani di              
cui al comma 1 stabiliscono i casi nei quali il titolare del                    
finanziamento trasferisce alla Regione la quota parte dei titoli                
acquisiti tramite gli interventi medesimi.                                      
9. Con regolamento regionale da emanarsi entro dodici mesi                      
dall'entrata in vigore della presente legge sono regolate le                    
modalita' di utilizzo dei titoli di cui al comma 8.                             
10. Per la promozione e lo sviluppo di progetti di formazione e                 
aggiornamento professionale, per sostenere le iniziative finalizzate            
al miglioramento dell'efficienza energetica dei trasporti, compreso             
l'uso dei carburanti e mezzi a ridotte emissioni inquinanti, per                
contribuire allo sviluppo di progetti di ricerca ed innovazione                 
tecnologica, per assicurare la riduzione dell'inquinamento luminoso e           
dei consumi energetici da esso derivanti, si applica la normativa               
regionale in materia.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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