REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19

DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA

               TITOLO III                                                       
        NORME DI POLIZIA MORTUARIA                                              
          Art. 9                                                                
Decesso per malattia infettiva e diffusiva                                      
1. Nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il            
medico necroscopo dell'Azienda sanitaria competente deve adottare, a            
tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di             
volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono                 
essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non                     
comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui                     
all'articolo 18, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica            
n. 285 del 1990.                                                                
2. In ogni caso il personale addetto all'attivita' funebre  tenuto ad           
utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati             
mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio,                        
nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.                               
NOTA ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della             
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 concernente Approvazione del               
regolamento di polizia mortuaria  il seguente:                                  
"Art. 18                                                                        
1. Quando la morte  dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive            
comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanita',           
il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere                  
deposto nella cassa con gli indumenti di cui  rivestito ed avvolto in           
un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.                                
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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