LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19
DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA
TITOLO III
NORME DI POLIZIA MORTUARIA
Art. 9
Decesso per malattia infettiva e diffusiva
1. Nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il
medico necroscopo dell'Azienda sanitaria competente deve adottare, a
tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di
volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono
essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non
comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui
all'articolo 18, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 285 del 1990.
2. In ogni caso il personale addetto all'attivita' funebre tenuto ad
utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati
mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio,
nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.
NOTA ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 concernente Approvazione del
regolamento di polizia mortuaria il seguente:
"Art. 18
1. Quando la morte dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive
comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanita',
il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere
deposto nella cassa con gli indumenti di cui rivestito ed avvolto in
un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
(omissis)".