REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 9                                                                
Sistema regionale di smaltimento rifiuti                                        
1. Alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi                    
regionali con riferimento all'adeguamento del sistema regionale di              
smaltimento dei rifiuti cosi' come previsto dall'articolo 31 della              
legge regionale 12 luglio 1994, n. 27 (Disciplina dello smaltimento             
dei rifiuti) sono apportate le seguenti riduzioni a valere sui                  
capitoli sottoindicati afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14200 -                    
Adeguamento sistema regionale di smaltimento rifiuti come segue:                
a) Cap. 37334 "Contributi a privati per incentivare l'adeguamento del           
sistema regionale di smaltimento rifiuti (art. 31, L.R. 12 luglio               
1994, n. 27)" Euro 5.369.682,56;                                                
b) Cap. 37336 "Contributi per incentivare l'adeguamento del sistema             
regionale di smaltimento rifiuti (art. 31, L.R. 12 luglio 1994, n.              
27)" Euro 1.946.849,48.                                                         
NOTA ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 31 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 27            
concernente Disciplina dello smaltimento dei rifiuti e' il seguente:            
"Art. 31 - Contributi regionali                                                 
1. La Regione, in relazione alle competenze attribuite dalla presente           
legge, nonche' al fine di incentivare l'adeguamento del sistema                 
regionale di smaltimento e recupero dei rifiuti ai principi ed alle             
disposizioni contenute nel DPR 10 settembre 1982, n. 915 e nelle                
altre normative di settore, concede contributi alle Province, ai                
Comuni, alle Comunita' montane, alle societa' costituite fra Enti               
pubblici nonche' a quelle costituite fra Enti pubblici e/o privati,             
per la realizzazione di impianti od opere, fino ad un massimo del               
cinquanta per cento del costo effettivo dell'opera, regolarmente                
documentata.                                                                    
2. Nella concessione dei contributi la Regione riserva una quota non            
inferiore al trenta per cento ad opere ed impianti finalizzati alla             
raccolta differenziata e/o al recupero e riciclo dei rifiuti, nonche'           
alla realizzazione delle stazioni ecologiche.                                   
3. L'approvazione da parte del Comune del regolamento di cui al comma           
3 dell'art. 14 costituisce presupposto necessario per l'ammissione a            
finanziamenti regionali nel settore dello smaltimento dei rifiuti.".            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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