LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3
NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31
Art. 9
Funzioni degli ispettori fitosanitari
e degli agenti accertatori
1. La Regione individua gli ispettori fitosanitari tra i propri
collaboratori o i dipendenti di altri enti pubblici convenzionati e
rilascia ai medesimi apposito documento di riconoscimento, dandone
comunicazione al Ministero competente, ai sensi della normativa
nazionale in materia.
2. Gli ispettori fitosanitari possono adottare tutte le misure
ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei
prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonche' dei
materiali di imballaggio, recipienti e quant'altro possa essere
veicolo di diffusione di organismi nocivi in applicazione delle
normative comunitarie, nazionali e regionali in materia
fitosanitaria.
3. Agli ispettori fitosanitari compete inoltre il rilascio dei
certificati fitosanitari e delle autorizzazioni previste dalle
normative internazionali, comunitarie e nazionali in materia di
esportazione, riesportazione, importazione e transito.
4. Gli ispettori fitosanitari nell'esercizio delle loro funzioni sono
titolari dei poteri di cui all'articolo 13 della Legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. La Regione, nel rispetto della normativa generale per l'accesso e
del suo sistema di classificazione professionale per posizioni a
contenuto tecnico, gestionale o direttivo, dotate di autonomia e
responsabilita' di risultato su importanti e diversificati processi,
garantisce la necessaria specializzazione tecnica degli ispettori
fitosanitari prevedendo il possesso di conoscenze scientifiche in
ambito agrario, forestale, biologico e la frequenza di specifici
corsi di formazione professionale.
6. Gli agenti accertatori svolgono i compiti di controllo, prelievo
campioni e accertamento relativi alle funzioni di cui all'articolo 8,
comma 1, ad esclusione delle funzioni riservate agli ispettori
fitosanitari dai commi 3 e 4 del presente articolo.
7. Per l'espletamento delle loro funzioni gli ispettori fitosanitari,
gli agenti accertatori ed il personale della struttura fitosanitaria
regionale espressamente incaricato, hanno libero accesso a tutte le
stazioni ferroviarie, marittime, autoporti e aeroporti, luoghi di
produzione o di stoccaggio di vegetali o prodotti vegetali.
NOTE ALL'ART. 9
Comma 4
1) Il testo dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689
concernente Modifiche al sistema penale e' il seguente:
"Art. 13 - Atti di accertamento
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni
per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle
violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e
procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata
dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni
altra operazione tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che
possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i
limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro
alla polizia giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante
posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione
obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo
stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere
anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali,
oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono
procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora,
previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le
perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le
disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo
comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento
previsti dalle leggi vigenti.".