REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3

NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31

          Art. 9                                                                
Funzioni degli ispettori fitosanitari                                           
e degli agenti accertatori                                                      
1. La Regione individua gli ispettori fitosanitari tra i propri                 
collaboratori o i dipendenti di altri enti pubblici convenzionati e             
rilascia ai medesimi apposito documento di riconoscimento, dandone              
comunicazione al Ministero competente, ai sensi della normativa                 
nazionale in materia.                                                           
2. Gli ispettori fitosanitari possono adottare tutte le misure                  
ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei             
prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonche' dei             
materiali di imballaggio, recipienti e quant'altro possa essere                 
veicolo di diffusione di organismi nocivi in applicazione delle                 
normative comunitarie, nazionali e regionali in materia                         
fitosanitaria.                                                                  
3. Agli ispettori fitosanitari compete inoltre il rilascio dei                  
certificati fitosanitari e delle autorizzazioni previste dalle                  
normative internazionali, comunitarie e nazionali in materia di                 
esportazione, riesportazione, importazione e transito.                          
4. Gli ispettori fitosanitari nell'esercizio delle loro funzioni sono           
titolari dei poteri di cui all'articolo 13 della Legge 24 novembre              
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).                                     
5. La Regione, nel rispetto della normativa generale per l'accesso e            
del suo sistema di classificazione professionale per posizioni a                
contenuto tecnico, gestionale o direttivo, dotate di autonomia e                
responsabilita' di risultato su importanti e diversificati processi,            
garantisce la necessaria specializzazione tecnica degli ispettori               
fitosanitari prevedendo il possesso di conoscenze scientifiche in               
ambito agrario, forestale, biologico e la frequenza di specifici                
corsi di formazione professionale.                                              
6. Gli agenti accertatori svolgono i compiti di controllo, prelievo             
campioni e accertamento relativi alle funzioni di cui all'articolo 8,           
comma 1, ad esclusione delle funzioni riservate agli ispettori                  
fitosanitari dai commi 3 e 4 del presente articolo.                             
7. Per l'espletamento delle loro funzioni gli ispettori fitosanitari,           
gli agenti accertatori ed il personale della struttura fitosanitaria            
regionale espressamente incaricato, hanno libero accesso a tutte le             
stazioni ferroviarie, marittime, autoporti e aeroporti, luoghi di               
produzione o di stoccaggio di vegetali o prodotti vegetali.                     
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 4                                                                         
1) Il testo dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689                   
concernente Modifiche al sistema penale e' il seguente:                         
"Art. 13 - Atti di accertamento                                                 
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni              
per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del                
pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle              
violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e                    
procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata                 
dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni              
altra operazione tecnica.                                                       
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che                
possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i            
limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro              
alla polizia giudiziaria.                                                       
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante              
posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione                   
obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo               
stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.                       
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione                        
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere           
anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali,               
oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono            
procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi           
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora,               
previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le                     
perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le                
disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo            
comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale.                         
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento               
previsti dalle leggi vigenti.".                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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