REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

             TITOLO III                                                         
        FINANZIAMENTI REGIONALI                                                 
          PER LA MONTAGNA                                                       
CAPO I                                                                          
Partecipazione della Regione                                                    
alla programmazione negoziata per la montagna                                   
          Art. 8                                                                
Programma regionale per la montagna                                             
1. Il Consiglio regionale definisce con un atto di programmazione a             
valenza anche pluriennale gli obiettivi di sviluppo da perseguire               
nell'ambito delle intese istituzionali di cui all'articolo 4 ed i               
criteri generali per l'utilizzo delle risorse che si renderanno                 
disponibili, rispetto ai diversi ambiti territoriali ed ai diversi              
settori di intervento, prevedendo priorita' di finanziamento per gli            
ambiti nei quali si realizzano processi di fusione tra Comuni o                 
Comunita' montane e per le intese istituzionali promosse                        
unitariamente da parte di piu' Comunita' montane.                               
2. La proposta dell'atto di programmazione e' predisposta dalla                 
Giunta regionale in coerenza alle linee di indirizzo elaborate dalla            
Conferenza per la montagna, previo parere della Conferenza                      
Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 30 della legge regionale           
n. 3 del 1999, e della Conferenza regionale per l'economia e il                 
lavoro di cui all'articolo 34 della stessa legge regionale.                     
3. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi definiti nell'atto di cui            
al comma 1, la legge annuale di bilancio riserva almeno il due per              
cento delle risorse regionali per gli investimenti agli  interventi             
per lo sviluppo delle zone montane da realizzare attraverso il                  
sistema della programmazione negoziata di cui al Titolo II della                
presente legge, allocando tali risorse in un apposito fondo speciale,           
nel rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio.                  
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3             
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:              
"Art. 30 - Espressione dei pareri                                               
1. La Conferenza Regione-Autonomie locali esprime alla Giunta                   
regionale pareri in ordine a:                                                   
a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento;            
b) proposte di legge concernenti l'organizzazione e la disciplina               
delle funzioni degli Enti locali;                                               
c) proposte di legge concernenti l'ordinamento degli Enti locali;               
d) atti generali di programmazione regionale.                                   
2. La Giunta regionale puo' richiedere comunque pareri alla                     
Conferenza Regione-Autonomie locali in ordine a proprie proposte e              
iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di             
coordinamento.                                                                  
3. I pareri di competenza della Conferenza Regione-Autonomie locali             
sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti.                
Possono essere presentati sulla stessa materia pareri difformi che              
siano espressamente sottoscritti da almeno cinque componenti della              
Conferenza.                                                                     
4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni             
dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. I               
pareri sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione                   
consiliare competente".                                                         
2) Il testo dell'art. 34 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3             
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:              
"Art. 34 - Conferenza regionale per l'economia e il lavoro                      
1. La Conferenza regionale per l'economia e il lavoro, istituita con            
provvedimento della Giunta regionale 5 ottobre 1993, n. 4859                    
costituisce strumento di confronto tra la Giunta regionale e le                 
associazioni economiche e sindacali, ferme restando le forme di                 
consultazione delle associazioni economiche e sindacali. Essa inoltre           
costituisce sede di concertazione secondo le modalita' indicate ai              
sensi del comma 2.                                                              
2. Con successivi provvedimenti della Giunta regionale, sentita la              
competente Commissione consiliare, sono previste ulteriori modalita'            
di organizzazione, funzionamento e composizione della Conferenza".              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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