LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO II
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
CAPO I
Poteri normativi e governo locale
Art. 8
Poteri normativi degli Enti locali
e rapporti con l'ordinamento regionale
1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, gli Enti locali
esercitano la potesta' regolamentare ai sensi dell'articolo 117,
comma sesto della Costituzione, in ordine alla organizzazione e allo
svolgimento delle funzioni dell'Ente locale, nel rispetto dei limiti
fissati dalla legge regionale al fine di assicurare i requisiti
minimi di uniformita', con particolare riferimento ai diritti civili
e sociali.
2. Le disposizioni contenute in regolamenti della Regione cessano di
avere efficacia, nell'ordinamento degli Enti locali interessati, con
l'entrata in vigore del regolamento locale.
3. Nell'ambito delle materie di competenza legislativa regionale,
salvo diversa disposizione di legge, i regolamenti e le ordinanze
degli Enti locali determinano l'importo minimo e quello massimo delle
sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione. Tali
importi non possono essere inferiori a 25,00 Euro ne' superiori a
10.000,00 Euro.
4. In assenza della individuazione di limiti edittali della sanzione
nell'atto normativo dell'Ente locale, si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro.