REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

         TITOLO II                                                              
       SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI                                           
         CAPO I                                                                 
     Poteri normativi e governo locale                                          
          Art. 8                                                                
Poteri normativi degli Enti locali                                              
e rapporti con l'ordinamento regionale                                          
1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, gli Enti locali           
esercitano la potesta' regolamentare ai sensi dell'articolo 117,                
comma sesto della Costituzione, in ordine alla organizzazione e allo            
svolgimento delle funzioni dell'Ente locale, nel rispetto dei limiti            
fissati dalla legge regionale al fine di assicurare i requisiti                 
minimi di uniformita', con particolare riferimento ai diritti civili            
e sociali.                                                                      
2. Le disposizioni contenute in regolamenti della Regione cessano di            
avere efficacia, nell'ordinamento degli Enti locali interessati, con            
l'entrata in vigore del regolamento locale.                                     
3. Nell'ambito delle materie di competenza legislativa regionale,               
salvo diversa disposizione di legge, i regolamenti e le ordinanze               
degli Enti locali determinano l'importo minimo e quello massimo delle           
sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione. Tali                  
importi non possono essere inferiori a 25,00 Euro ne' superiori a               
10.000,00 Euro.                                                                 
4. In assenza della individuazione di limiti edittali della sanzione            
nell'atto normativo dell'Ente locale, si applica una sanzione                   
amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro.                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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