LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 4
DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE DI OVINI E CAPRINI A SCOPO DI PASCOLO
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 9 febbraio 2004 VASCO ERRANI
LAVORI PREPARATORI
Progetti di legge d'iniziativa:
- del consigliere Villani presentato in data 5 agosto 2003, oggetto
consiliare n. 4714 (VII legislatura);
- della Giunta regionale, deliberazione n. 1973 del 7 ottobre 2003;
oggetto consiliare n. 4926 (VII legislatura);
- pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione rispettivamente, sul n. 261 in data 11 agosto 2003 e n. 269
in data 15 ottobre 2003;
- assegnati alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'
Produttive" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione
consiliare "Sanita' e Politiche sociali".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5/II.4 del
10 dicembre 2003, con relazione scritta del consigliere Delchiappo;
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 3
febbraio 2004, atto n. 127/2004.