LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 28
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 8
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,
comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001 - Programmi
speciali d'area
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera b) della legge
regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione
dell'utilizzo delle risorse stanziate e finanziate con mezzi propri
della Regione per la realizzazione dei programmi speciali d'area di
cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di
programmi speciali d'area), la Giunta regionale e' autorizzata ad
apportare per l'esercizio finanziario 2005, ove necessario, con
proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti
di competenza e di cassa fra le unita' previsionali di base e fra i
relativi capitoli di spesa e all'interno delle quote di
finanziamento di cui all'elenco "B" allegato alla presente legge, in
deroga alle disposizioni della legge finanziaria regionale, nel
rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
2. Al fine di consentire, inoltre, l'ottimizzazione nella gestione
degli interventi, finanziati con mezzi propri della Regione, per la
realizzazione dei programmi speciali d'area di cui alla legge
regionale n. 30 del 1996, la Giunta regionale e' autorizzata ad
apportare per l'esercizio finanziario 2005, ove necessario, con
proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di
cassa, nel caso in cui sia previsto uno specifico accantonamento
nell'ambito del fondo speciale di cui al Cap. 86500 "Fondo speciale
per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione - Spese d'investimento." afferente alla U.P.B.
1.7.2.3.29150, alla voce n. 2 dell'elenco n. 5, allegato alla legge
di approvazione del bilancio, nel rispetto degli equilibri
economico-finanziari del bilancio stesso.
3. A tal fine e' altresi' autorizzata l'implementazione di capitoli
esistenti, l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa
nell'ambito di unita' previsionali di base gia' istituite o di nuove
unita' previsionali di base, esclusivamente in attuazione di leggi
settoriali regionali vigenti e nell'ambito del limite dello specifico
accantonamento di cui al comma 2, fermo restando il rispetto degli
equilibri economico-finanziari del bilancio.
NOTE ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo dell'art. 31, comma 2, lettera b) della legge regionale
15 novembre 2001, n. 40 concernente Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
della L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
omissis
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
a) omissis;
b) variazioni compensative fra le unita' previsionali di base della
parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica,
qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione degli
interventi previsti da specifiche intese istituzionali o da altri
strumenti di programmazione negoziata, anche per quote di
finanziamento specificatamente individuate;
omissis".
2) La legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 concerne Norme in materia
di programmi speciali d'area.
Comma 2
3) La legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 e' citata alla nota 2 del
presente articolo.