REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 8                                                                
Interventi nel settore delle bonifiche                                          
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della            
legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti            
di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le               
seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle seguenti U.P.B.:             
a) U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione a                 
valere sui sottoindicati capitoli: Cap. 16332 "Spese per opere ed               
interventi di bonifica e di irrigazione (articolo 26, comma 2, lett.            
A), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" Esercizio 2005: Euro 620.000,00 Cap.            
16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica                
danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche e per l'immediato            
intervento (articolo 4, comma 3, L. 25/5/1970, n. 364; artt. 66 e 70            
del DPR 24/7/1977, n. 616; articolo 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984,           
n. 42)" Esercizio 2005: Euro 1.500.000,00;                                      
b) U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica con                     
riferimento alla legge indicata al comma 1 e' disposta la seguente              
autorizzazione di spesa: Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di                
bonifica (articolo 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"           
Esercizio 2005: Euro 2.050.000,00.                                              
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 concerne Nuove norme in              
materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative.                 
2) Il testo dell'art. 26, comma 2, lettera A) della legge regionale 2           
agosto 1984, n.42 concernente Nuove norme in materia di enti di                 
bonifica. Delega di funzioni amministrative e' il seguente:                     
"Art. 26 - Disposizioni finanziarie                                             
omissis                                                                         
Con la stessa decorrenza sono istituiti nello stato di previsione               
della spesa del bilancio regionale appositi capitoli per ciascuno dei           
sottoelencati tipi di interventi previsti dalla presente legge:                 
a) spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione;                  
omissis".                                                                       
3) Il testo dell'art. 4, comma 3, della legge 25 maggio 1970, n. 364            
concernente Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale e' il               
seguente:                                                                       
"Art. 4 - Interventi per il ripristino delle strutture                          
omissis                                                                         
3. Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica            
montana si applicano le disposizioni di cui al primo comma                      
dell'articolo 8 della citata Legge 21 luglio 1960, n. 739".                     
4) Il testo dell'art. 66 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 concernente             
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975,           
n. 382 e' il seguente:                                                          
"Art. 66 - Agricoltura e foreste                                                
Le funzioni amministrative nella materia "agricoltura e foreste"                
concernono: le coltivazioni della terra e le attivita' zootecniche e            
l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i                 
soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti            
che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi,            
le foreste e le attivita' di produzione forestale e di utilizzazione            
dei patrimoni silvo-pastorali; la raccolta, conservazione,                      
trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali           
e zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati;             
gli interventi a favore dell'impresa e della proprieta' agraria                 
singola e associata; le attivita' di divulgazione tecnica e di                  
preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali; le             
attivita' di ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le               
destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre le altre                   
funzioni gia' trasferite e riguardanti gli usi civici; il demanio               
armentizio; la bonifica integrale e montana; gli interventi di                  
protezione della natura comprese l'istituzione di parchi e riserve              
naturali e la tutela delle zone umide.                                          
Le funzioni predette comprendono anche:                                         
a) la propaganda per la cooperazione agricola, la propaganda, la                
divulgazione tecnica e l'informazione socio-economica in agricoltura,           
la formazione e qualificazione professionale degli operatori                    
agricoli, l'assistenza aziendale ed interaziendale nel settore                  
agricolo e forestale;                                                           
b) il miglioramento fondiario e l'ammodernamento delle strutture                
fondiarie;                                                                      
c) gli interventi di incentivazione e sostegno della cooperazione e             
delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione ed il           
commercio dei prodotti agricoli;                                                
d) il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico            
delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la                  
gestione dei centri di fecondazione artificiale;                                
e) ogni altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione           
di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa l'erogazione di             
incentivi e contributi.                                                         
Le Regioni provvedono, sulla base di criteri stabiliti da leggi dello           
Stato, alla ricomposizione, al riordinamento fondiario,                         
all'assegnazione e alla coltivazione di terre incolte abbandonate o             
insufficientemente coltivate.                                                   
Sono delegate alle Regioni le funzioni delle commissioni tecniche               
provinciali di cui all'art. 2 della Legge 12 giugno 1962, n. 567.               
Sono trasferite alle Regioni tutte le funzioni amministrative                   
relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle            
promiscuita', alla verifica delle occupazioni e alla destinazione               
delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni,           
ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento                
delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze.            
Sono altresi' trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad              
altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la            
liquidazione degli usi civici dalla Legge 16 giugno 1972, n. 1766,              
dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332,           
dalla Legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con              
regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, n. 332, dalla Legge 16 marzo           
1931, n. 377.                                                                   
L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9 della Legge 16            
giugno 1927, n. 1766, e' effettuata con decreto del Presidente della            
Repubblica d'intesa con la regione interessata.                                 
Sono trasferite alle Regioni le funzioni attualmente di competenza              
degli organi dello Stato, nonche' le funzioni amministrative                    
attribuite, concernenti il demanio armentizio. I provvedimenti che              
attengono al territorio di piu' regioni, sono adottati, previa intesa           
tra loro, dalle Regioni interessate.".                                          
5) Il testo dell'art.70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 concernente              
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n.           
382 e' il seguente:                                                             
"Art. 70 - Calamita' naturali                                                   
Sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative esercitate              
dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di                    
interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche           
di carattere eccezionale, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1           
della Legge 25 maggio 1970, n. 364. Compete altresi', alle Regioni,             
ai fini degli interventi di cui al presente comma, la delimitazione             
del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di                      
provvidenza da applicarsi, anche al di fuori di quelle previste dalla           
predetta Legge n. 364 del 1970, e successive modificazioni ed                   
integrazioni.                                                                   
Sono altresi' trasferite le funzioni concernenti gli organismi di               
difesa attiva e passiva delle produzioni intensive, dalle avversita'            
atmosferiche e dalle calamita' naturali, fatta eccezione per le                 
competenze dello Stato concernenti l'ordinamento cooperativo.                   
Le tariffe dei prezzi a carico degli organismi associativi di cui               
all'art. 21, primo comma, della Legge 25 maggio 1970, n. 364, sono              
approvate dallo Stato sentite le Regioni per quanto attiene al tipo             
di coltura ed alla zona agraria.                                                
Restano ferme le competenze dello Stato relative:                               
a) alla dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale               
calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica;                              
b) alla determinazione della spesa da prelevarsi dal fondo di                   
solidarieta' nazionale e da assegnare alle Regioni, su proposta della           
Regione interessata e d'intesa con la commissione interregionale di             
cui all'art. 13 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.".                           
6) Il testo dell'art. 26, comma 2, lett. e) della legge regionale 2             
agosto 1984, n. 42 concernente Nuove norme in materia di enti di                
bonifica. Delega di funzioni amministrative e' il seguente:                     
"Art. 26 - Disposizioni finanziarie                                             
omissis                                                                         
2. Con la stessa decorrenza sono istituiti nello stato di previsione            
della spesa del bilancio regionale appositi capitoli per ciascuno dei           
sottoelencati tipi di interventi previsti dalla presente legge:                 
omissis                                                                         
e) spese per interventi di ripristino di opere pubbliche di bonifica            
danneggiate da calamita' naturali.".                                            
7) Il testo dell'art. 26, comma 2, lett. d) della legge regionale 2             
agosto 1984, n. 42 concernente Nuove norme in materia di enti di                
bonifica. Delega di funzioni amministrative e' il seguente:                     
"Art. 26 - Disposizioni finanziarie                                             
omissis                                                                         
2. Con la stessa decorrenza sono istituiti nello stato di previsione            
della spesa del bilancio regionale appositi capitoli per ciascuno dei           
sottoelencati tipi di interventi previsti dalla presente legge:                 
omissis                                                                         
d) contributi e spese per la manutenzione di opere pubbliche di                 
bonifica e di irrigazione;                                                      
omissis".                                                                       

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