REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

                 TITOLO II                                                      
        AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE                                     
          Art. 8                                                                
Deposito e pubblicizzazione della domanda                                       
di autorizzazione integrata ambientale                                          
1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale e la relativa              
documentazione e' depositata presso la Provincia ed i Comuni                    
interessati per trenta giorni.                                                  
2. Lo Sportello unico, o, in sua assenza, la Provincia, provvede a              
far pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione l'annuncio                
dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati il gestore,                  
l'impianto, la localizzazione ed una sommaria descrizione                       
dell'impianto, l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.              
3. Lo Sportello unico, o, in sua assenza, la Provincia, comunica al             
gestore la data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale                       
dell'annuncio di avvenuto deposito. Il gestore, entro la data di tale           
pubblicazione, provvede, a sua cura e spese, alla pubblicazione su un           
quotidiano, diffuso nel territorio interessato, del medesimo annuncio           
dell'avvenuto deposito.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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