REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 18

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'E- SERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006, A NORMA DELL'AR- TICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROV- VEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 8                                                                
Ricognizione residui attivi e passivi                                           
- Approvazione conto del tesoriere                                              
1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e                  
passivi in chiusura dell'esercizio 2003 accertate in sede di                    
ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della legge           
regionale n. 40 del 2001, con determinazione del responsabile del               
servizio bilancio-risorse finanziarie n. 5150 del 20 aprile 2004, e             
della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del               
responsabile del servizio bilancio-risorse finanziarie n. 5305 del 22           
aprile 2004, di approvazione del conto del tesoriere reso a norma               
dell'articolo 63, comma 2 della legge regionale n. 40 del 2001, e'              
disposto l'aggiornamento degli elementi del Bilancio di previsione              
2004 di cui all'articolo 11, comma 3 - Residui attivi e passivi,                
comma 4 - Avanzo d'amministrazione applicato al bilancio e comma 5 -            
Giacenza iniziale di cassa, della legge regionale sopramenzionata.              
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 45 della legge regionale 15 novembre 2001, n.             
40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,              
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo               
1972, n. 4 e' il seguente:                                                      
"Art. 45 - Residui attivi                                                       
1. Formano residui attivi le somme accertate e non riscosse o versate           
entro il termine dell'esercizio, per le quali il dirigente della                
struttura organizzativa competente per materia dichiara il permanere            
delle condizioni che hanno originato il correlato accertamento.                 
2. I dirigenti delle strutture regionali competenti per materia                 
devono promuovere le azioni per evitare l'eventuale prescrizione dei            
crediti vantati dalla Regione e, comunque, quelle atte a rimuovere              
ostacoli alla regolare riscossione delle entrate.                               
3. L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi            
viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.           
Prima della formazione di tale conto, entro il 30 aprile di ogni                
anno, con atto motivato del dirigente responsabile della struttura              
organizzativa competente in materia di bilancio, si provvede alla               
classificazione degli stessi nelle seguenti categorie:                          
a) crediti la cui riscossione puo' essere considerata certa;                    
b) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure           
amministrative o giudiziarie per la riscossione;                                
c) crediti riconosciuti inesigibili.                                            
4. I crediti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 continuano ad              
essere riportati nelle scritture contabili; i crediti di cui alla               
lettera c) del comma 3 si eliminano dalle scritture contabili previa            
comunicazione del dirigente della struttura organizzativa competente            
per materia che attesta l'inesigibilita' o l'insussistenza delle                
correlative entrate."                                                           
2) Il testo dell'art. 61 della legge regionale 15 novembre 2001, n.             
40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,              
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo               
1972, n. 4 e' il seguente:                                                      
"Art. 61 - Ricognizione dei residui passivi                                     
1. Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi            
viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto                       
consuntivo.                                                                     
2. Prima della formazione del conto consuntivo, entro il 30 aprile di           
ogni anno, con atto del dirigente responsabile della struttura                  
organizzativa competente in materia di bilancio si provvede alla                
determinazione dei residui passivi da riportare nelle scritture                 
contabili."                                                                     
3) Il testo dell'art. 63, comma 2, della legge regionale 15 novembre            
2001, n. 40 concernente Ordinamento contabile della Regione                     
Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della             
L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:                                        
          Art. 63 - Responsabilita' del Tesoriere                               
(omissis)                                                                       
2. Il Tesoriere regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, rende             
il conto della gestione finanziaria alla Regione. Il predetto conto             
deve dimostrare:                                                                
a) nell'entrata: il debito alla chiusura dell'esercizio precedente e            
le somme riscosse nel corso dell'esercizio;                                     
b) nella spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio precedente e            
le somme pagate nel corso dell'esercizio;                                       
c) la differenza fra entrata e uscita da trasportare a debito o a               
credito dell'esercizio successivo."                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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