LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 8
Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale
degli insediamenti storici
1. Alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi
regionali con riferimento ai contributi per gli interventi
finalizzati alla tutela del patrimonio a carattere storico e
culturale degli insediamenti storici, ai sensi della legge regionale
16 febbraio 1989, n. 6 (Provvedimenti per il recupero edilizio,
urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici), a valere sul
Capitolo 30890 afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 - Recupero
edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici, e'
apportata la riduzione di Euro 639.133,52.
NOTA ALL'ART. 8
Comma 1
1) La legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6 concerne Provvedimenti
per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli
insediamenti storici.