REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 8                                                                
Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale                                    
degli insediamenti storici                                                      
1. Alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi                    
regionali con riferimento ai contributi per gli interventi                      
finalizzati alla tutela del patrimonio a carattere storico e                    
culturale degli insediamenti storici, ai sensi della legge regionale            
16 febbraio 1989, n. 6 (Provvedimenti per il recupero edilizio,                 
urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici), a valere sul             
Capitolo 30890 afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 - Recupero                   
edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici, e'               
apportata la riduzione di Euro 639.133,52.                                      
NOTA ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6 concerne Provvedimenti             
per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli                       
insediamenti storici.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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