LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3
NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31
Art. 8
Funzioni della struttura fitosanitaria regionale
1. Alla struttura fitosanitaria regionale compete:
a) applicare sul territorio regionale le normative comunitarie,
nazionali e regionali in materia fitosanitaria;
b) eseguire i controlli e la vigilanza sulla qualita' del materiale
di propagazione delle piante;
c) eseguire i controlli e la vigilanza sui vegetali e prodotti
vegetali oggetto della presente legge nelle fasi di produzione,
conservazione e commercializzazione;
d) eseguire analisi specialistiche avvalendosi anche di istituti di
ricerca e sperimentazione agraria, nonche' di laboratori accreditati
o di altre istituzioni con specifiche competenze fitosanitarie;
e) controllare lo stato fitosanitario e la rispondenza genetica delle
piante e dei relativi materiali di propagazione soggetti a processi
di certificazione;
f) istituire quarantene fitosanitarie tese ad impedire la diffusione
delle malattie ritenute pericolose e diffusibili;
g) istituire "zone fitosanitarie tutelate" a salvaguardia della
produzione vivaistica regionale, prescrivendo per tali zone tutte le
misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di
organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora di piante e
l'estirpazione delle piante a rischio gia' presenti in esse;
h) vietare temporaneamente, in tutto o in parte del territorio della
regione, la messa a dimora di piante appartenenti a specie che
possono favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante
importanza fitosanitaria;
i) rendere obbligatoria l'estirpazione di piante che possono favorire
la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza
fitosanitaria, definendo le specie e le aree soggette al
provvedimento;
l) prescrivere tutte le misure fitosanitarie ritenute necessarie, ivi
compresa la distruzione dei vegetali e prodotti vegetali ritenuti
contaminati, o sospetti tali, nonche' dei materiali di imballaggio,
recipienti e quant'altro possa essere veicolo di diffusione di
organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative
comunitarie e nazionali in materia;
m) definire strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;
n) fornire supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria;
o) tenere il Registro regionale dei produttori istituito ai sensi
dell'articolo 4.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 la Regione si
avvale:
a) di personale qualificato che assume la denominazione di "ispettore
fitosanitario";
b) di "agenti accertatori" individuati ai sensi della legge regionale
28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni
amministrative di competenza regionale);
c) dei Consorzi fitosanitari provinciali istituiti con legge
regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi
fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e
alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7), e di altri enti pubblici non
economici operanti in campo agricolo, fitosanitario o della ricerca,
previa specifica convenzione;
d) delle Province, delle Comunita' montane e dei Comuni, anche in
forma associata, per gli interventi necessari all'attuazione dei
provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere g) e i), previa
intesa con le amministrazioni interessate.
3. Gli ispettori fitosanitari e gli agenti accertatori che operano
presso enti convenzionati, nell'esercizio delle funzioni relative
alla materia disciplinata dalla presente legge, debbono attenersi
alle disposizioni impartite dal responsabile della struttura
fitosanitaria regionale.
4. Degli atti di cui al comma 1, lettere g), h) e i), deve essere
data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
NOTE ALL'ART. 8
Comma 2
1) La L.R. 28 aprile 1984, n. 21 concerne Disciplina
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza
regionale.
2) La L.R. 22 maggio 1996, n. 16 concerne Riorganizzazione dei
Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio
1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.