REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3

NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31

          Art. 8                                                                
Funzioni della struttura fitosanitaria regionale                                
1. Alla struttura fitosanitaria regionale compete:                              
a) applicare sul territorio regionale le normative comunitarie,                 
nazionali e regionali in materia fitosanitaria;                                 
b) eseguire i controlli e la vigilanza sulla qualita' del materiale             
di propagazione delle piante;                                                   
c) eseguire i controlli e la vigilanza sui vegetali e prodotti                  
vegetali oggetto della presente legge nelle fasi di produzione,                 
conservazione e commercializzazione;                                            
d) eseguire analisi specialistiche avvalendosi anche di istituti di             
ricerca e sperimentazione agraria, nonche' di laboratori accreditati            
o di altre istituzioni con specifiche competenze fitosanitarie;                 
e) controllare lo stato fitosanitario e la rispondenza genetica delle           
piante e dei relativi materiali di propagazione soggetti a processi             
di certificazione;                                                              
f) istituire quarantene fitosanitarie tese ad impedire la diffusione            
delle malattie ritenute pericolose e diffusibili;                               
g) istituire "zone fitosanitarie tutelate" a salvaguardia della                 
produzione vivaistica regionale, prescrivendo per tali zone tutte le            
misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di               
organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora di piante e             
l'estirpazione delle piante a rischio gia' presenti in esse;                    
h) vietare temporaneamente, in tutto o in parte del territorio della            
regione, la messa a dimora di piante appartenenti a specie che                  
possono favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante                 
importanza fitosanitaria;                                                       
i) rendere obbligatoria l'estirpazione di piante che possono favorire           
la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza                       
fitosanitaria, definendo le specie e le aree soggette al                        
provvedimento;                                                                  
l) prescrivere tutte le misure fitosanitarie ritenute necessarie, ivi           
compresa la distruzione dei vegetali e prodotti vegetali ritenuti               
contaminati, o sospetti tali, nonche' dei materiali di imballaggio,             
recipienti e quant'altro possa essere veicolo di diffusione di                  
organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative                   
comunitarie e nazionali in materia;                                             
m) definire strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;                  
n) fornire supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria;             
o) tenere il Registro regionale dei produttori istituito ai sensi               
dell'articolo 4.                                                                
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 la Regione si               
avvale:                                                                         
a) di personale qualificato che assume la denominazione di "ispettore           
fitosanitario";                                                                 
b) di "agenti accertatori" individuati ai sensi della legge regionale           
28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni              
amministrative di competenza regionale);                                        
c) dei Consorzi fitosanitari provinciali istituiti con legge                    
regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi                  
fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e           
alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7), e di altri enti pubblici non                  
economici operanti in campo agricolo, fitosanitario o della ricerca,            
previa specifica convenzione;                                                   
d) delle Province, delle Comunita' montane e dei Comuni, anche in               
forma associata, per gli interventi necessari all'attuazione dei                
provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere g) e i), previa            
intesa con le amministrazioni interessate.                                      
3. Gli ispettori fitosanitari e gli agenti accertatori che operano              
presso enti convenzionati, nell'esercizio delle funzioni relative               
alla materia disciplinata dalla presente legge, debbono attenersi               
alle disposizioni impartite dal responsabile della struttura                    
fitosanitaria regionale.                                                        
4. Degli atti di cui al comma 1, lettere g), h) e i), deve essere               
data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della              
Regione Emilia-Romagna.                                                         
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 2                                                                         
1) La L.R. 28 aprile 1984, n. 21 concerne Disciplina                            
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza                   
regionale.                                                                      
2) La L.R. 22 maggio 1996, n. 16 concerne Riorganizzazione dei                  
Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio                
1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.                                  

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