LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"
Art. 7
Modifiche all'articolo 11
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 1/2000 e' sostituito dal
seguente:
"1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
a) nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 10,
comma 1, approvano, sulla base delle proposte formulate dai Comuni,
il programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi
educativi per la prima infanzia, di norma triennale, e i piani
annuali, che comprendono gli interventi di formazione degli operatori
e dei coordinatori pedagogici, garantendo il coordinamento con gli
interventi previsti dalla normativa in materia di tutela e di
promozione di diritti e opportunita' dell'infanzia e
dell'adolescenza;
b) istituiscono la Commissione tecnica di cui all'articolo 23;
c) provvedono, in collaborazione con i Comuni, alla raccolta dei dati
ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima
infanzia esistenti sul territorio provinciale.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 1/2000 e' aggiunto il
seguente:
"1 bis. Le Province trasmettono alla Giunta regionale ed alla
competente commissione consiliare una relazione annuale sull'utilizzo
dei fondi regionali di parte corrente e sul raggiungimento degli
obiettivi della programmazione regionale e provinciale.".
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 10 gennaio
2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la
prima infanzia e' il seguente:
"Art. 11 - Funzioni delle Province
1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
a) nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'art. 10, comma 1,
approvano, sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il
programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi
educativi per la prima infanzia, di norma triennale, garantendo il
coordinamento con gli interventi previsti dalla normativa statale in
materia di promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e
l'adolescenza;
b) approvano i piani per la formazione degli operatori e dei
coordinatori pedagogici sulla base dei progetti presentati dai
Comuni;
c) istituiscono la Commissione tecnica di cui all'art. 23;
d) provvedono, in collaborazione con i Comuni, alla raccolta dei dati
ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima
infanzia esistenti sul territorio provinciale.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 10 gennaio
2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la
prima infanzia e' citato alla nota 1 al presente articolo.