REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"

          Art. 7                                                                
Modifiche all'articolo 11                                                       
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 1/2000 e' sostituito dal              
seguente:                                                                       
"1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:                                
a) nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 10,                
comma 1, approvano, sulla base delle proposte formulate dai Comuni,             
il programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi               
educativi per la prima infanzia, di norma triennale, e i piani                  
annuali, che comprendono gli interventi di formazione degli operatori           
e dei coordinatori pedagogici, garantendo il coordinamento con gli              
interventi previsti dalla normativa in materia di tutela e di                   
promozione di diritti e opportunita' dell'infanzia e                            
dell'adolescenza;                                                               
b) istituiscono la Commissione tecnica di cui all'articolo 23;                  
c) provvedono, in collaborazione con i Comuni, alla raccolta dei dati           
ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima                
infanzia esistenti sul territorio provinciale.".                                
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 1/2000 e' aggiunto il            
seguente:                                                                       
"1 bis. Le Province trasmettono alla Giunta regionale ed alla                   
competente commissione consiliare una relazione annuale sull'utilizzo           
dei fondi regionali di parte corrente e sul raggiungimento degli                
obiettivi della programmazione regionale e provinciale.".                       
NOTE ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 10 gennaio             
2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la             
prima infanzia e' il seguente:                                                  
"Art. 11 - Funzioni delle Province                                              
1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:                                 
a) nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'art. 10, comma 1,           
approvano, sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il                   
programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi                  
educativi per la prima infanzia, di norma triennale, garantendo il              
coordinamento con gli interventi previsti dalla normativa statale in            
materia di promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e             
l'adolescenza;                                                                  
b) approvano i piani per la formazione degli operatori e dei                    
coordinatori pedagogici sulla base dei progetti presentati dai                  
Comuni;                                                                         
c) istituiscono la Commissione tecnica di cui all'art. 23;                      
d) provvedono, in collaborazione con i Comuni, alla raccolta dei dati           
ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima                
infanzia esistenti sul territorio provinciale.".                                
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 10 gennaio             
2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la             
prima infanzia e' citato alla nota 1 al presente articolo.                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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