LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO I
NORME IN MATERIA DI CONSERVAZIONE
DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI NONCHE' DELLA FLORA E DELLA
FAUNA SELVATICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE 92/43/CEE
E 79/409/CEE INERENTI LA RETE NATURA 2000
IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 357
DEL 1997
CAPO III
Valutazione di incidenza
Art. 7
Valutazione di incidenza in aree protette
1. Qualora il sito della rete "Natura 2000" ricada in area protetta,
la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 e' effettuata dal
soggetto competente, tenuto conto del parere dell'ente gestore
dell'area protetta.
2. Qualora il sito della rete "Natura 2000" ricada in area protetta,
la valutazione di incidenza di cui all'articolo 6 e' effettuata
dall'ente gestore dell'area protetta.
3. Qualora i progetti o gli interventi ricadano nel territorio
esterno all'area protetta e siano relativi ad un sito della rete
"Natura 2000" ricadente parzialmente nell'area protetta, l'ente
gestore della medesima esprime un parere ai fini della valutazione di
incidenza.