REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

           TITOLO I                                                             
      FINALITA' E OBIETTIVI. UNIONE EUROPEA                                     
      E RAPPORTI INTERNAZIONALI                                                 
          Art. 7                                                                
Abrogazione delle leggi regionali n. 12 e n. 18 del 1997                        
e modifiche alla legge regionale n. 12 del 2002                                 
1. La legge regionale 12 maggio 1997, n. 12 (Istituzione della                  
struttura regionale di collegamento presso le sedi delle istituzioni            
dell'Unione Europea) e' abrogata con effetto a decorrere                        
dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera             
a).                                                                             
2. La legge regionale 27 giugno 1997, n. 18 (Iniziative per la                  
promozione dell'integrazione europea e la collaborazione tra i popoli           
di tutti i continenti) e' abrogata con effetto a decorrere                      
dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera             
d).                                                                             
3. Nella legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali            
per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed i Paesi in via            
di transizione, la solidarieta' internazionale e la promozione di una           
cultura di pace) sono abrogati i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 6 con            
effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo             
5, comma 2, lettera a).                                                         
4. I procedimenti attivati a norma delle leggi regionali di cui al              
presente articolo, che risultano in corso alla data di entrata in               
vigore della presente legge, sono attuati e conclusi secondo quanto             
disposto dalle medesime leggi regionali.                                        
NOTE ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 12 maggio 1997, n. 12 concerne Istituzione                
della struttura regionale di collegamento presso le sedi delle                  
istituzioni dell'Unione Europea.                                                
Comma 2                                                                         
2) La legge regionale 27 giugno 1997, n. 18 concerne Iniziative per             
la promozione dell'integrazione europea e la collaborazione tra i               
popoli di tutti i continenti.                                                   
Comma 3                                                                         
3) Il testo dell'art. 6, commi 8, 9 e 10, della legge regionale 24              
giugno 2002, n. 12 concernente Interventi regionali per la                      
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di                 
transizione, la solidarieta' internazionale e la promozione di una              
cultura di pace e' il seguente:                                                 
"Art. 6 - Iniziative di cooperazione internazionale                             
omissis                                                                         
8. La Giunta regionale, al fine di garantire il coordinamento                   
strutturale con le autorita' istituzionali dei Paesi destinatari                
degli interventi, favorendo lo stretto collegamento con le                      
rappresentanze italiane in loco e le collaborazioni con altre Regioni           
europee, puo' costituire uffici di raccordo organizzativo e di                  
collegamento operativo, con carattere di intersettorialita', nei                
Paesi oggetto degli interventi della presente legge.                            
9. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale             
in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso le           
strutture di cui al comma 8 e' corrisposta una indennita' mensile               
speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla             
permanenza nella sede di servizio all'estero. Detta indennita', da              
determinarsi con atto di Giunta, e' ragguagliata nel massimo a quella           
spettante, per analoga qualifica professionale, al personale statale            
del Ministero competente in materia di Affari esteri in servizio                
presso le sedi di rappresentanza all'estero.                                    
10. La Giunta determina le modalita' per l'acquisizione di servizi              
organizzativi e di supporto per gli uffici di cui al comma 8,                   
prevedendo le modalita' per l'attivazione, ove necessario, di                   
convenzioni anche con enti, societa' ed associazioni dotate della               
necessaria capacita' ed esperienza con sede nel Paese di insediamento           
dell'ufficio.".                                                                 

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina