LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO I
FINALITA' E OBIETTIVI. UNIONE EUROPEA
E RAPPORTI INTERNAZIONALI
Art. 7
Abrogazione delle leggi regionali n. 12 e n. 18 del 1997
e modifiche alla legge regionale n. 12 del 2002
1. La legge regionale 12 maggio 1997, n. 12 (Istituzione della
struttura regionale di collegamento presso le sedi delle istituzioni
dell'Unione Europea) e' abrogata con effetto a decorrere
dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera
a).
2. La legge regionale 27 giugno 1997, n. 18 (Iniziative per la
promozione dell'integrazione europea e la collaborazione tra i popoli
di tutti i continenti) e' abrogata con effetto a decorrere
dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera
d).
3. Nella legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali
per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed i Paesi in via
di transizione, la solidarieta' internazionale e la promozione di una
cultura di pace) sono abrogati i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 6 con
effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo
5, comma 2, lettera a).
4. I procedimenti attivati a norma delle leggi regionali di cui al
presente articolo, che risultano in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono attuati e conclusi secondo quanto
disposto dalle medesime leggi regionali.
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
1) La legge regionale 12 maggio 1997, n. 12 concerne Istituzione
della struttura regionale di collegamento presso le sedi delle
istituzioni dell'Unione Europea.
Comma 2
2) La legge regionale 27 giugno 1997, n. 18 concerne Iniziative per
la promozione dell'integrazione europea e la collaborazione tra i
popoli di tutti i continenti.
Comma 3
3) Il testo dell'art. 6, commi 8, 9 e 10, della legge regionale 24
giugno 2002, n. 12 concernente Interventi regionali per la
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di
transizione, la solidarieta' internazionale e la promozione di una
cultura di pace e' il seguente:
"Art. 6 - Iniziative di cooperazione internazionale
omissis
8. La Giunta regionale, al fine di garantire il coordinamento
strutturale con le autorita' istituzionali dei Paesi destinatari
degli interventi, favorendo lo stretto collegamento con le
rappresentanze italiane in loco e le collaborazioni con altre Regioni
europee, puo' costituire uffici di raccordo organizzativo e di
collegamento operativo, con carattere di intersettorialita', nei
Paesi oggetto degli interventi della presente legge.
9. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale
in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso le
strutture di cui al comma 8 e' corrisposta una indennita' mensile
speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla
permanenza nella sede di servizio all'estero. Detta indennita', da
determinarsi con atto di Giunta, e' ragguagliata nel massimo a quella
spettante, per analoga qualifica professionale, al personale statale
del Ministero competente in materia di Affari esteri in servizio
presso le sedi di rappresentanza all'estero.
10. La Giunta determina le modalita' per l'acquisizione di servizi
organizzativi e di supporto per gli uffici di cui al comma 8,
prevedendo le modalita' per l'attivazione, ove necessario, di
convenzioni anche con enti, societa' ed associazioni dotate della
necessaria capacita' ed esperienza con sede nel Paese di insediamento
dell'ufficio.".