REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

                      CAPO III                                                  
     Interventi finalizzati alla partecipazione sociale,                        
     alle misure contro la discriminazione,                                     
     alle politiche abitative, all'integrazione sociale, all'assistenza         
     sanitaria                                                                  
          Art. 7                                                                
Composizione della Consulta regionale per                                       
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati                        
1. La Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini               
stranieri immigrati e' nominata con decreto del Presidente della                
Giunta regionale ed e' composta da:                                             
a) l'Assessore regionale competente per materia che la presiede;                
b) diciotto rappresentanti degli stranieri, di cui uno in funzione di           
vice-presidente, individuati due per ciascuna provincia                         
dell'Emilia-Romagna;                                                            
c) tre membri designati dalle organizzazioni imprenditoriali dei                
datori di lavoro maggiormente rappresentative;                                  
d) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori           
maggiormente rappresentative;                                                   
e) tre rappresentanti delle autonomie locali regionali, designati               
dalla Conferenza Regione-Autonomie locali dell'Emilia-Romagna,                  
prevista dall'articolo 25 della legge regionale n. 3 del 1999 e                 
successive modifiche;                                                           
f) tre rappresentanti designati dalla Conferenza regionale del Terzo            
settore, prevista dall'articolo 35 della legge regionale n. 3 del               
1999;                                                                           
g) un rappresentante dei Consigli territoriali per l'immigrazione               
istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del Testo unico di cui al           
decreto legislativo n. 286 del 1998, individuato su indicazione del             
Ministero dell'interno;                                                         
h) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;                         
i) un rappresentante della Direzione regionale del lavoro.                      
2. I componenti la Consulta durano in carica fino alla scadenza del             
Consiglio regionale.                                                            
3. La Giunta regionale disciplina le modalita' di funzionamento della           
Consulta, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 23 e 24 della              
legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di               
competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.               
Disposizioni sull'organizzazione regionale).                                    
4. La partecipazione alle sedute della Consulta e' a titolo gratuito,           
fatta eccezione per i membri di cui al comma 1, lettera b), per i               
quali si applicano le disposizioni della legge regionale 18 marzo               
1985, n. 8 (Modificazioni alle leggi regionali n. 49 del 15 dicembre            
1977 e n. 23 del 21 agosto 1981, relative ai compensi e ai rimborsi             
spettanti ai componenti di organi collegiali).                                  
NOTE ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 25 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3             
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:              
"Art. 25 - Composizione                                                         
1. E' istituita la Conferenza Regione-Autonomie locali come strumento           
di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali.                
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali e' presieduta dal                     
Presidente della Regione o, per sua delega, dall'assessore competente           
in materia di affari istituzionali. Prendono parte altresi' ai lavori           
della Conferenza gli assessori competenti nelle materie di volta in             
volta poste all'ordine del giorno.                                              
3. La Conferenza e' composta inoltre, per gli Enti locali, da:                  
a) i Presidenti delle Province;                                                 
b) i Sindaci dei Comuni capoluogo, i Sindaci dei Comuni ed i                    
Presidenti delle Associazioni intercomunali con piu' di 50.000                  
abitanti;                                                                       
c) tredici Sindaci di comuni non capoluogo con meno di 50.000                   
abitanti, eletti secondo le procedure indicate dall'art. 26.                    
4. Partecipano ai lavori della Conferenza i soggetti di cui al comma            
3 o gli assessori da questi delegati. I Presidenti delle Associazioni           
intercomunali possono delegare la partecipazione ad altro Sindaco               
dell'Associazione.".                                                            
2) Il testo dell'art. 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3             
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:              
"Art. 35 - Conferenza regionale del terzo settore                               
1. Per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale e gli            
enti, gli organismi e le associazioni rappresentativi del terzo                 
settore, e' istituita la Conferenza regionale del terzo settore con             
riferimento agli organismi rappresentativi del volontariato, della              
cooperazione sociale e delle associazioni non lucrative di utilita'             
sociale.                                                                        
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente              
Commissione consiliare, sono definite le modalita' di composizione,             
organizzazione e funzionamento della Conferenza.".                              
3) Il testo dell'art. 3, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio              
1998, n. 286 e' citato alla nota 1 all'art. 6.                                  
Comma 3                                                                         
4) Il testo dell'art. 23 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24            
concernente Disciplina delle nomine di competenza regionale e della             
proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione           
regionale e' il seguente:                                                       
"Art. 23 - Durata e funzionamento dei Collegi                                   
1. I Collegi durano in carica quattro anni.                                     
2. Il Presidente del Collegio convoca le sedute, determinando                   
l'ordine del giorno, su propria iniziativa o su richiesta di almeno             
un terzo dei componenti. Egli presiede al loro svolgimento,                     
assegnando la parola e ponendo in votazione le deliberazioni.                   
3. Il segretario, scelto tra dipendenti regionali, cura l'attuazione            
di tutti gli adempimenti relativi alla costituzione, al funzionamento           
e, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni.            
4. Il Collegio delibera con la presenza di almeno la meta' degli                
aventi diritto al voto. Sono fatte salve le regole relative al                  
funzionamento dei Collegi in sede di esame di piani, programmi e atti           
di indirizzo a carattere generale.                                              
5. Se una questione all'ordine del giorno e' stata rinviata per                 
mancanza del numero legale, nella nuova riunione convocata per                  
trattare dello stesso oggetto il Collegio puo' deliberare validamente           
purche' siano presenti almeno 1/4 dei componenti (con arrotondamento            
all'unita' superiore) e comunque non meno di due. Della circostanza             
dev'essere fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione.                
6. Ove la legge o il regolamento interno non rendano decisivo il voto           
del Presidente la parita' dei voti equivale al rigetto della                    
proposta.                                                                       
7. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano ai Collegi che,             
per la loro natura, debbano necessariamente deliberare con la                   
presenza di tutti i loro componenti.".                                          
5) Il testo dell'art. 24 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24            
concernente Disciplina delle nomine di competenza regionale e della             
proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione           
regionale e' il seguente:                                                       
"Art. 24 - Verbali e documentazione dell'attivita'                              
1. Dal verbale di ciascuna seduta risultano:                                    
a) il luogo e la data della seduta;                                             
b) il nome del Presidente e dei membri presenti;                                
c) l'oggetto trattato e la sintesi dei singoli interventi;                      
d) le deliberazioni proposte e quelle adottate, nonche' il risultato            
delle votazioni.                                                                
2. Il verbale e' sottoscritto dal Presidente e dal segretario e viene           
approvato all'inizio della seduta successiva.".                                 
6) La legge regionale 18 marzo 1985, n. 8 concerne Modificazioni alla           
legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49 e alla legge regionale 21               
agosto 1981, n. 23, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai             
componenti di organi collegiali.                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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