REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 4

DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE DI OVINI E CAPRINI A SCOPO DI PASCOLO

          Art. 7                                                                
Applicazione                                                                    
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel           
Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge, adotta                 
apposita direttiva per l'applicazione delle disposizioni ivi                    
previste.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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