REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29

NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

          Art. 7                                                                
Sperimentazioni gestionali                                                      
1. La sperimentazione di nuove modalita' gestionali ed organizzative            
nell'erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari, attinenti alla            
gestione del personale o ad innovazioni di prodotto e di processo, e'           
autorizzata dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione             
consiliare competente. L'autorizzazione puo' essere concessa, in                
misura comunque non superiore a cinque anni, su proposta dell'Azienda           
sanitaria interessata che motivi analiticamente le ragioni                      
dell'atteso miglioramento della qualita' dei servizi, della                     
convenienza economica e della funzionalita' rispetto alla                       
programmazione regionale. Alle sperimentazioni gestionali si                    
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del               
decreto legislativo n. 502 del 1992, nel testo aggiunto dall'articolo           
11 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al            
DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in             
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre               
1992, n. 421), come sostituito dall'articolo 10 del decreto                     
legislativo n. 229 del 1999 e modificato dall'articolo 3 del decreto            
legge n. 347 del 2001 convertito dalla Legge n. 405 del 2001.                   
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle partecipazioni           
societarie delle Aziende sanitarie di cui all'articolo 7, comma 3,              
della legge regionale n. 19 del 1994, nel testo introdotto                      
dall'articolo 57 della legge regionale n. 2 del 2003, nonche' alla              
partecipazione da parte delle medesime alle forme di gestione di                
attivita' e servizi sociosanitari costituite dagli Enti locali, ai              
sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 19 del 1994,           
nel testo introdotto dall'articolo 57 della legge regionale n. 2 del            
2003.                                                                           
NOTE ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art.9 - bis del decreto legislativo 30 dicembre                
1992, n. 502 concernente Riordino della disciplina in materia                   
sanitaria, a norma dell'art.1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421,              
nel testo aggiunto dall'art.11 del decreto legislativo n.517 del 1993           
e successivamente sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo           
n.229 del 1999 e' il seguente:                                                  
"Art.9-bis - Sperimentazioni gestionali                                         
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,                    
autorizzano programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi                 
modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra                    
strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche            
attraverso la costituzione di societa' miste a capitale pubblico e              
privato.                                                                        
2. Il programma di sperimentazione e' adottato dalla regione o dalla            
provincia autonoma interessata, motivando le ragioni di convenienza             
economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualita'              
dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario             
regionale ed evidenziando altres gli elementi di garanzia, con                  
particolare riguardo ai seguenti criteri:                                       
a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle           
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale individuate                    
dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;               
b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi                  
privati in misura non superiore al quarantanove per cento;                      
c) prevedere forme idonee di limitazione alla facolta' di cessione              
della propria quota sociale nei confronti dei soggetti privati che              
partecipano alle sperimentazioni;                                               
d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con           
privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi                   
inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni              
debitorie nei confronti di terzi;                                               
e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi                  
obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla            
sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare             
il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei                   
confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per            
la fornitura di opere e servizi direttamente connessi all'assistenza            
alla persona;                                                                   
f) individuare forme e modalita' di pronta attuazione per la                    
risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli           
organi societari in caso di mancato raggiungimento del risultato                
della avviata sperimentazione.                                                  
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e           
le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia           
per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i risultati              
conseguiti sia sul piano economico sia su quello della qualita' dei             
servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto con soggetti           
privati per la gestione di compiti diretti di tutela della salute. Al           
termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei                   
risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i                        
provvedimenti conseguenti.                                                      
4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente              
articolo, e' fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario                  
nazionale di costituire societa' di capitali aventi per oggetto                 
sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.".             
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 7, comma 3, della legge regionale 12 maggio               
1994, n. 19 concernente Norme per il riordino del Servizio sanitario            
regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal            
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nel testo introdotto               
dall'articolo 57 della legge regionale n. 2 del 2003 e' il seguente:            
"Art. 7 - Integrazione delle attivita' socio-assistenziali e                    
sanitarie                                                                       
omissis                                                                         
3. Le Aziende unita' sanitarie locali possono partecipare, al fine di           
migliorare l'integrazione professionale nei servizi e favorire                  
semplificazioni gestionali, a forme di gestione di attivita' e                  
servizi socio-sanitari costituite dagli Enti locali, secondo quanto             
previsto dal testo unico di cui al DLgs n. 267 del 2000. Per le                 
partecipazioni societarie si applicano le norme di cui all'articolo             
51 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di                      
programmazione, contabilita', contratti e controllo delle Aziende               
unita' sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere).".                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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