LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29
NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Art. 7
Sperimentazioni gestionali
1. La sperimentazione di nuove modalita' gestionali ed organizzative
nell'erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari, attinenti alla
gestione del personale o ad innovazioni di prodotto e di processo, e'
autorizzata dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione
consiliare competente. L'autorizzazione puo' essere concessa, in
misura comunque non superiore a cinque anni, su proposta dell'Azienda
sanitaria interessata che motivi analiticamente le ragioni
dell'atteso miglioramento della qualita' dei servizi, della
convenienza economica e della funzionalita' rispetto alla
programmazione regionale. Alle sperimentazioni gestionali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto legislativo n. 502 del 1992, nel testo aggiunto dall'articolo
11 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al
DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre
1992, n. 421), come sostituito dall'articolo 10 del decreto
legislativo n. 229 del 1999 e modificato dall'articolo 3 del decreto
legge n. 347 del 2001 convertito dalla Legge n. 405 del 2001.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle partecipazioni
societarie delle Aziende sanitarie di cui all'articolo 7, comma 3,
della legge regionale n. 19 del 1994, nel testo introdotto
dall'articolo 57 della legge regionale n. 2 del 2003, nonche' alla
partecipazione da parte delle medesime alle forme di gestione di
attivita' e servizi sociosanitari costituite dagli Enti locali, ai
sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 19 del 1994,
nel testo introdotto dall'articolo 57 della legge regionale n. 2 del
2003.
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'art.9 - bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 concernente Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art.1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421,
nel testo aggiunto dall'art.11 del decreto legislativo n.517 del 1993
e successivamente sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo
n.229 del 1999 e' il seguente:
"Art.9-bis - Sperimentazioni gestionali
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
autorizzano programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi
modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra
strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche
attraverso la costituzione di societa' miste a capitale pubblico e
privato.
2. Il programma di sperimentazione e' adottato dalla regione o dalla
provincia autonoma interessata, motivando le ragioni di convenienza
economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualita'
dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario
regionale ed evidenziando altres gli elementi di garanzia, con
particolare riguardo ai seguenti criteri:
a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale individuate
dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi
privati in misura non superiore al quarantanove per cento;
c) prevedere forme idonee di limitazione alla facolta' di cessione
della propria quota sociale nei confronti dei soggetti privati che
partecipano alle sperimentazioni;
d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con
privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi
inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni
debitorie nei confronti di terzi;
e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi
obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla
sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare
il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei
confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per
la fornitura di opere e servizi direttamente connessi all'assistenza
alla persona;
f) individuare forme e modalita' di pronta attuazione per la
risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli
organi societari in caso di mancato raggiungimento del risultato
della avviata sperimentazione.
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i risultati
conseguiti sia sul piano economico sia su quello della qualita' dei
servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto con soggetti
privati per la gestione di compiti diretti di tutela della salute. Al
termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei
risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i
provvedimenti conseguenti.
4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente
articolo, e' fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario
nazionale di costituire societa' di capitali aventi per oggetto
sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 7, comma 3, della legge regionale 12 maggio
1994, n. 19 concernente Norme per il riordino del Servizio sanitario
regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nel testo introdotto
dall'articolo 57 della legge regionale n. 2 del 2003 e' il seguente:
"Art. 7 - Integrazione delle attivita' socio-assistenziali e
sanitarie
omissis
3. Le Aziende unita' sanitarie locali possono partecipare, al fine di
migliorare l'integrazione professionale nei servizi e favorire
semplificazioni gestionali, a forme di gestione di attivita' e
servizi socio-sanitari costituite dagli Enti locali, secondo quanto
previsto dal testo unico di cui al DLgs n. 267 del 2000. Per le
partecipazioni societarie si applicano le norme di cui all'articolo
51 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di
programmazione, contabilita', contratti e controllo delle Aziende
unita' sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere).".