LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 7
Interventi per la forestazione
1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il
miglioramento del patrimonio forestale regionale e' disposta la
seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B.
1.3.1.3.6200 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali come
segue:
a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento
agro-silvo pastorale del patrimonio forestale regionale nonche' per
la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale
(articolo 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)" Esercizio 2005: Euro
1.000.000,00.
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6
concernente Interventi per la forestazione nel territorio regionale,
con particolare riferimento al territorio montano e' il seguente:
"Art. 2 - L'amministrazione regionale e' autorizzata a provvedere
a) all'ampliamento, mediante l'acquisto di terreni, ed al
miglioramento del patrimonio forestale regionale;
b) al miglioramento dei demani forestali degli Enti locali;
c) al miglioramento delle proprieta' agro-silvo-pastorali a fini
pubblici e collettivi;
d) agli interventi pubblici nei terreni classificati montani ai sensi
della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e in quelli sottoposti a
disciplina vincolistica ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.
I miglioramenti e gli interventi, di cui al comma precedente,
riguardano la sistemazione idraulico-forestale dei terreni, il
rimboschimento o la ricostituzione boschiva di essi, nonche' la
costituzione ed il miglioramento di pascoli montani.
Gli oneri di progettazione e di attuazione degli interventi suddetti
sono a totale carico della Regione.
Alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, si
provvede direttamente oppure mediante concessione. In entrambi i
casi, quando l'esecuzione di lavori viene affidata a terzi, dovra'
essere data preferenza, a parita' di condizioni, alle cooperative di
lavoratori forestali esistenti nell'ambito di ciascun territorio
provinciale.
La Regione e' autorizzata ad acquistare terreni nudi, cespugliati o
boscati allo scopo di destinarli alla formazione di parchi, riserve
naturali o per provvedere al loro miglioramento e alla razionale
gestione sia a fini sociali che produttivi.
La Regione puo' assicurarsi la disponibilita' dei terreni sopra
indicati anche mediante affitto a lungo termine per periodi in ogni
caso non inferiori ad anni 20.
In applicazione dell'art. 9, secondo comma, della Legge 3 dicembre
1971, n. 1102, la Regione e' autorizzata a procedere all'esproprio,
con le modalita' e le procedure previste dall'art. 9 e seguenti della
Legge 22 ottobre 1971, n. 865, cosi' come disposto dal decreto-legge
2 maggio 1974, n. 115, convertito con modificazioni nella Legge 27
giugno 1974, n. 247.".