REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 7                                                                
Interventi per la forestazione                                                  
1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il                   
miglioramento del patrimonio forestale regionale e' disposta la                 
seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B.                       
1.3.1.3.6200 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali come           
segue:                                                                          
a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento                
agro-silvo pastorale del patrimonio forestale regionale nonche' per             
la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale                    
(articolo 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)" Esercizio 2005: Euro                  
1.000.000,00.                                                                   
NOTA ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6             
concernente Interventi per la forestazione nel territorio regionale,            
con particolare riferimento al territorio montano e' il seguente:               
"Art. 2 - L'amministrazione regionale e' autorizzata a provvedere               
a) all'ampliamento, mediante l'acquisto di terreni, ed al                       
miglioramento del patrimonio forestale regionale;                               
b) al miglioramento dei demani forestali degli Enti locali;                     
c) al miglioramento delle proprieta' agro-silvo-pastorali a fini                
pubblici e collettivi;                                                          
d) agli interventi pubblici nei terreni classificati montani ai sensi           
della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e in quelli sottoposti a                  
disciplina vincolistica ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.            
I miglioramenti e gli interventi, di cui al comma precedente,                   
riguardano la sistemazione idraulico-forestale dei terreni, il                  
rimboschimento o la ricostituzione boschiva di essi, nonche' la                 
costituzione ed il miglioramento di pascoli montani.                            
Gli oneri di progettazione e di attuazione degli interventi suddetti            
sono a totale carico della Regione.                                             
Alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, si             
provvede direttamente oppure mediante concessione. In entrambi i                
casi, quando l'esecuzione di lavori viene affidata a terzi, dovra'              
essere data preferenza, a parita' di condizioni, alle cooperative di            
lavoratori forestali esistenti nell'ambito di ciascun territorio                
provinciale.                                                                    
La Regione e' autorizzata ad acquistare terreni nudi, cespugliati o             
boscati allo scopo di destinarli alla formazione di parchi, riserve             
naturali o per provvedere al loro miglioramento e alla razionale                
gestione sia a fini sociali che produttivi.                                     
La Regione puo' assicurarsi la disponibilita' dei terreni sopra                 
indicati anche mediante affitto a lungo termine per periodi in ogni             
caso non inferiori ad anni 20.                                                  
In applicazione dell'art. 9, secondo comma, della Legge 3 dicembre              
1971, n. 1102, la Regione e' autorizzata a procedere all'esproprio,             
con le modalita' e le procedure previste dall'art. 9 e seguenti della           
Legge 22 ottobre 1971, n. 865, cosi' come disposto dal decreto-legge            
2 maggio 1974, n. 115, convertito con modificazioni nella Legge 27              
giugno 1974, n. 247.".                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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