REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2004, n. 25

NORME IN MATERIA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

          Art. 7                                                                
Vigilanza                                                                       
1. Per la vigilanza sull'applicazione della presente legge, la Giunta           
regionale predispone il Piano annuale dei controlli.                            
2. Per l'effettuazione dei controlli, la Regione si avvale                      
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente, nell'ambito             
delle funzioni e dei compiti istituzionali attribuiti all'agenzia               
stessa dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione            
dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la            
prevenzione e l'ambiente - ARPA - dell'Emilia-Romagna), o di altri              
Enti o istituti pubblici o privati attraverso la stipulazione di                
apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale            
21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).                  
3. In attuazione delle norme comunitarie in materia di etichettatura            
e' fatto obbligo ai gestori di esercizi commerciali che operano sul             
territorio regionale, sia della grande distribuzione che del                    
commercio al dettaglio, di verificare che i prodotti posti in vendita           
siano dotati di etichettatura indicante la presenza di organismi                
geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.                        
NOTE ALL'ART. 7                                                                 
Comma 2                                                                         
1) La legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 concerne Riorganizzazione           
dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la            
prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna.                            
2) Il testo dell'art. 4 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3              
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:              
"Art. 4 - Conferimento a soggetti esterni di attivita'                          
amministrative                                                                  
1. La Regione, nonche' le Province ed i Comuni nell'ambito dei propri           
ordinamenti, nel rispetto dei principi di imparzialita' e buon                  
andamento, possono conferire, per motivate ragioni di economicita',             
efficacia ed efficienza, a soggetti esterni alle rispettive                     
Amministrazioni lo svolgimento di attivita' propedeutiche                       
all'adozione di provvedimenti finali, ovvero lo svolgimento di                  
attivita' materiali di supporto all'esercizio delle loro funzioni.              
2. Il conferimento di cui al comma 1 e' regolato da apposite                    
convenzioni stipulate sulla base del principio di concorrenzialita' e           
mediante procedure ad evidenza pubblica; le convenzioni devono                  
comunque contenere:                                                             
a) la descrizione delle attivita' oggetto della convenzione con le              
modalita' di realizzazione di essa;                                             
b) gli obblighi, compreso quello della applicazione dei contratti               
collettivi nazionali di lavoro, e le responsabilita' del soggetto al            
quale vengono affidate le attivita';                                            
c) le modalita' dei controlli della Regione sull'espletamento delle             
attivita' oggetto della convenzione;                                            
d) la durata ed il compenso.                                                    
3. La Regione puo' affidare mediante convenzione, anche pluriennale,            
ad uno o piu' soggetti esterni l'istruttoria e l'erogazione di                  
contributi. La convenzione puo' altres riguardare la loro concessione           
esclusivamente nel caso di meccanismi automatici di selezione.                  
L'affidamento avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica                 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.".                              

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina