LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
Art. 7
Rilevamenti periodici
delle trasformazioni del territorio
1. La Regione promuove e coordina il controllo periodico delle
trasformazioni del territorio, mediante rilevamenti
aerofotogrammetrici o satellitari, rilevazioni topografiche e ogni
altra indagine sul campo, ai fini sia dell'esercizio delle funzioni
di vigilanza dell'attivita' urbanistica ed edilizia, sia
dell'aggiornamento delle carte tecniche regionali e comunali e delle
scritture catastali.
2. La Giunta regionale predispone, d'intesa con la Conferenza
Regione-Autonomie locali, appositi programmi di rilevamento,
stabilendo le modalita' di partecipazione delle Province e dei Comuni
alla realizzazione degli stessi e le relative quote di concorso
finanziario. I programmi possono prevedere la collaborazione
dell'Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali.