REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

                 TITOLO II                                                      
        AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE                                     
          Art. 7                                                                
Domanda di autorizzazione integrata ambientale                                  
1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale e' predisposta             
ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4, commi 1, 2 e 4, del               
decreto legislativo n. 372 del 1999. Essa, inoltre, deve descrivere             
le attivita' di autocontrollo nonche' di controllo programmato che              
richiede l'intervento di ARPA. Per la predisposizione della domanda             
di autorizzazione integrata ambientale, per le discariche di cui                
all'Allegato I, punti 5.1 e 5.4, del decreto legislativo n. 372 del             
1999, nonche' di cui all'articolo 4, comma 1, punto 2, della                    
Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26              
maggio 2003 "che prevede la partecipazione del pubblico                         
nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e           
modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla                  
partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia", possono                
essere utilizzate le informazioni e le descrizioni fornite ai sensi             
dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003,             
n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche           
di rifiuti).                                                                    
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale e' presentata              
dal gestore allo Sportello unico di cui agli articoli 23, 24 e 25 del           
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e           
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,            
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59) o, in                
assenza di esso, alla Provincia territorialmente competente.                    
3. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del segreto            
industriale o commerciale, il gestore puo' richiedere che non sia               
resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi                 
produttivi. In tal caso, il gestore allega una specifica                        
illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle                
caratteristiche del progetto ed agli effetti finali sull'ambiente. Il           
personale della struttura organizzativa preposta ha accesso alle                
informazioni relative agli impianti soggetti alla autorizzazione                
integrata ambientale anche se sottoposte a segreto industriale o                
commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano           
la segretezza delle predette informazioni.                                      
NOTE ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art.4, commi 1, 2 e 4 del decreto legislativo 4                
agosto 1999, n. 372 concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE             
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e'            
il seguente:                                                                    
"Art. 4 - Adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti                
1. Ai fini dell'adeguamento del funzionamento degli impianti                    
esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al                
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al                     
successivo articolo 5. Fatto salvo quanto disposto dal successivo               
comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa              
concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve comunque               
descrivere:                                                                     
a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attivita';                        
b) le materie prive e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o               
prodotte dall'impianto;                                                         
c) le fonti di emissione dell'impianto;                                         
d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;                               
e) il tipo e l'entita' delle emissioni dell'impianto in ogni settore            
ambientale, nonche' un'identificazione degli effetti significativi              
delle emissioni sull'ambiente;                                                  
f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire            
le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;                                  
g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti                  
dall'impianto;                                                                  
h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;               
i) le altre misure previste per ottemperare ai princi'pi di cui                 
all'articolo 3.                                                                 
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere             
anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere del comma            
precedente.                                                                     
(omissis).                                                                      
4. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un                  
rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste              
sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attivita'              
industriali, o secondo la norma ISO 14001, ovvero i dati prodotti per           
i siti registrati ai sensi del regolamento 1839/93/CEE, nonche' altre           
informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino              
uno o piu' dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo,               
possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda.            
Il richiedente fa riferimento a tale documentazione, indicando la               
data e il luogo della presentazione, ed il soggetto a cui ha prodotto           
tale documentazione.                                                            
(omissis)".                                                                     
2) Il testo dell'Allegato I, punti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 del decreto              
legislativo 4 agosto 1999, n. 372 concernente Attuazione della                  
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate              
dell'inquinamento e' il seguente:                                               
"Allegato I - Categorie di attivita' industriali di cui all'art. 1              
(omissis)                                                                       
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi,           
della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva n.                  
91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1,           
R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva n. 75/442/CEE e nella direttiva            
n. 75/439/CEE Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente                        
l'eliminazione degli oli usati, con capacita' di oltre 10 tonnellate            
al giorno.                                                                      
(omissis)                                                                       
5.4. Discariche che ricevono piu' di 10 tonnellate al giorno o con              
una capacita' totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle            
discariche per i rifiuti inerti.                                                
(omissis)".                                                                     
3) Il testo dell'art.4, comma 1, punto 1, della Direttiva 2003/35/CE            
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 concernente           
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che prevede la                 
partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e                 
programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio           
85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico            
e all'accesso alla giustizia e' il seguente:                                    
"Art. 4 - Modifica della direttiva 96/61/CE                                     
La direttiva 96/61/CE e' modificata come segue:                                 
(omissis)                                                                       
2) all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, e' aggiunto il seguente            
trattino:                                                                       
- delle eventuali principali alternative prese in esame dal                     
richiedente in forma sommaria.".                                                
4)   Il testo dell'art.17, comma 3, del decreto legislativo 13                  
gennaio 2003, n. 36 concernente Attuazione della direttiva 1999/31/CE           
relativa alle discariche di rifiuti e' il seguente:                             
"Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali                                    
(omissis)                                                                       
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente                  
decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua             
delega, il gestore della discarica, presenta all'autorita' competente           
un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al               
presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo           
14.                                                                             
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
5) Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.              
112 concernente Conferimento di funzioni e compiti amministrativi               
dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo            
I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e' il seguente:                              
"Art. 23 - Conferimento di funzioni ai comuni                                   
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti             
la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la            
localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi                
incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.                
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria                 
dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia                
organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al                   
coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle             
imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla                
autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree               
industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e            
diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti             
l'insediamento e lo svolgimento delle attivita' produttive nel                  
territorio regionale, con particolare riferimento alle normative                
applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attivita' delle unita'            
organizzative di cui all'articolo 24, nonche' nella raccolta e                  
diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di                      
agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei               
lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.                                    
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente                   
attraverso gli sportelli unici per le attivita' produttive".                    
6) Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.              
112 concernente Conferimento di funzioni e compiti amministrativi               
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo            
I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e' il seguente:                              
"Art. 24 - Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni                
amministrative in materia di insediamenti produttivi                            
1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche              
con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23,                      
assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero                 
procedimento.                                                                   
2. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico al fine di              
garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica,           
al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le                
domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli                   
adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonche' tutte            
le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle            
concernenti le attivita' promozionali, che dovranno essere fornite in           
modo coordinato.                                                                
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio,           
industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello                 
sportello unico.                                                                
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono                 
avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti             
pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori             
del procedimento.                                                               
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area,               
l'accordo tra gli Enti locali coinvolti puo' prevedere che la                   
gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico              
responsabile del patto o del contratto".                                        
7) Il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.              
112 concernente Conferimento di funzioni e compiti amministrativi               
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo            
I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e' il seguente:                              
"Art. 25 - Procedimento                                                         
1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione                  
all'insediamento di attivita' produttive e' unico. L'istruttoria ha             
per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della               
tutela ambientale e della sicurezza.                                            
2. Il procedimento, disciplinato con uno o piu' regolamenti ai sensi            
dell'articolo 20, comma 8 della Legge 15 mazo 1997, n. 59, si ispira            
ai seguenti principi:                                                           
a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura                       
organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;               
b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle                 
osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;                       
c) facolta' per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per           
l'attestazione, sotto la propria responsabilita', della conformita'             
del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;                     
d) facolta' per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il             
rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in            
conformita' alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione                
favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e            
purche' abbia ottenuto la concessione edilizia;                                 
e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di              
falsita' di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di              
errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o                      
integrazioni;                                                                   
f) possibilita' del ricorso da parte del comune, nella qualita' di              
amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facolta' di cui           
alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni              
sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della Legge            
7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla Legge 15 maggio 1997, n.           
127;                                                                            
g) possibilita' del ricorso alla conferenza di servizi quando il                
progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in           
tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla                
variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce           
proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il                
consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e                 
opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonche' delle                     
osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi               
della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;                                            
h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non               
collegati professionalmente ne' economicamente in modo diretto o                
indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unita'                  
organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il                 
collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie              
funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilita'              
previste dalla legge.                                                           
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e             
di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme           
fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni              
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.".                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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