REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19

DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA

                TITOLO II                                                       
             FUNZIONI ISTITUZIONALI                                             
          E DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI                              
              CAPO II                                                           
         Funzioni e compiti dei Comuni                                          
          Art. 7                                                                
Regolamenti comunali                                                            
1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge i             
Comuni, singoli o associati, disciplinano le attivita' funebri,                 
necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito           
regolamento.                                                                    
2. Con i regolamenti di cui al comma 1, vengono in particolare                  
stabiliti:                                                                      
a) le condizioni e le modalita' di localizzazione e di esercizio dei            
cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e             
degli obitori, nonch le modalita' di fornitura dei servizi                      
cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;                               
b) le condizioni e le modalita' di fornitura del servizio di                    
trasporto delle salme e dei cadaveri;                                           
c) le prescrizioni relative all'affidamento personale delle urne                
cinerarie di cui all'articolo 11, comma 3;                                      
d) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che              
non possono essere inferiori a Euro 250,00 n superiori a Euro                   
9.300,00. In assenza dell'individuazione della sanzione da parte                
dell'atto normativo dell'Ente locale, il Comune applica una sanzione            
da Euro 1.350,00 a Euro 9.300,00.                                               
3. Il regolamento di cui al comma 1 puo' altresi' prevedere le                  
modalita' per la costruzione dei cimiteri per gli animali                       
d'affezione, da parte di soggetti pubblici o privati, definendone i             
requisiti. L'autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli               
animali d'affezione viene concessa dal Comune, previo parere                    
favorevole espresso dall'Azienda Unita' sanitaria locale competente             
per territorio.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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