LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19
DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA
TITOLO II
FUNZIONI ISTITUZIONALI
E DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
CAPO II
Funzioni e compiti dei Comuni
Art. 7
Regolamenti comunali
1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge i
Comuni, singoli o associati, disciplinano le attivita' funebri,
necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito
regolamento.
2. Con i regolamenti di cui al comma 1, vengono in particolare
stabiliti:
a) le condizioni e le modalita' di localizzazione e di esercizio dei
cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e
degli obitori, nonch le modalita' di fornitura dei servizi
cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;
b) le condizioni e le modalita' di fornitura del servizio di
trasporto delle salme e dei cadaveri;
c) le prescrizioni relative all'affidamento personale delle urne
cinerarie di cui all'articolo 11, comma 3;
d) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che
non possono essere inferiori a Euro 250,00 n superiori a Euro
9.300,00. In assenza dell'individuazione della sanzione da parte
dell'atto normativo dell'Ente locale, il Comune applica una sanzione
da Euro 1.350,00 a Euro 9.300,00.
3. Il regolamento di cui al comma 1 puo' altresi' prevedere le
modalita' per la costruzione dei cimiteri per gli animali
d'affezione, da parte di soggetti pubblici o privati, definendone i
requisiti. L'autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli
animali d'affezione viene concessa dal Comune, previo parere
favorevole espresso dall'Azienda Unita' sanitaria locale competente
per territorio.