REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 18

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'E- SERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006, A NORMA DELL'AR- TICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROV- VEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 7                                                                
Mutuo per il finanziamento degli interventi                                     
nel settore del trasporto pubblico locale                                       
(articolo 2, comma 5 della legge n. 194 del 1998                                
e articolo 13, comma 2 della legge n. 166 del 2002)                             
1. Al fine di permettere la prosecuzione degli interventi previsti              
dall'articolo 2, comma 5 della Legge 18 giugno 1998, n. 194                     
(Interventi nel settore dei trasporti) e ai sensi dell'articolo 13,             
comma 2 della Legge n. 166 del 2002 la Regione e' autorizzata a                 
contrarre un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, da assumere            
in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di               
legge, per complessivi Euro 29.706.050,68 al tasso del 4,50% con                
ammortamento quindicennale.                                                     
2. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti                    
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata           
e della spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio 2004                   
afferenti ad apposite unita' previsionali di base.                              
3. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi del             
mutuo e' garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli                 
stanziamenti all'uopo previsti al Capitolo 88738 U.P.B. 1.7.4.5.30501           
(Quota capitale per l'ammortamento mutui - Risorse statali) e al                
Capitolo 87738 U.P.B. 1.7.4.2.30251 (Interessi passivi per                      
l'ammortamento mutui - Risorse statali) del Bilancio di previsione              
per l'esercizio 2004 e per tutta la durata del mutuo. La Regione puo'           
dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore                      
dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di               
interesse del mutuo alle scadenze stabilite.                                    
4. L'onere annuale relativo alle rate di ammortamento dei mutui di              
cui al presente articolo e' pari ad Euro 2.744.800,00 a partire                 
dall'esercizio finanziario di entrata in ammortamento e per tutta la            
durata dello stesso.                                                            
5. Esso fara' carico ai Capitoli 87738 e 88738, distinti per quota              
interessi e per quota di rimborso del capitale sui bilanci di                   
previsione a decorrere dall'esercizio finanziario 2004 e sara'                  
finanziato con un limite d'impegno statale previsto a tal fine,                 
dall'articolo 13, comma 2 della Legge n. 166 del 2002 e nell'ambito             
del riparto per l'annualita' 2004 prevista a favore della Regione               
Emilia-Romagna, dal Decreto Interministeriale del Ministero delle               
Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero                     
dell'Economia e delle Finanze del 5 maggio 2003.                                
6. Le spese per l'ammortamento del mutuo, sia per la parte di                   
rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le              
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti                      
dell'articolo 25 della legge regionale n. 40 del 2001.                          
NOTE ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194            
concernente Interventi nel settore dei trasposti e' il seguente:                
"Art. 2 - Interventi nel settore del trasporto pubblico locale                  
(omissis)                                                                       
5. Al fine di permettere gli investimenti nel settore del trasporto             
pubblico locale, le regioni a statuto ordinario sono autorizzate a              
contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per                
provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto                  
pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonche'                    
all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione              
elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole           
pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone,                    
terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di               
persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di               
lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno               
1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, da ripartire            
con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di                  
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della                       
programmazione economica.                                                       
(omissis)"                                                                      
2) Il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 1 agosto 2002, n. 166            
concernente Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti e'            
il seguente:                                                                    
          Art. 13 - Attivazione degli interventi previsti nel                   
programma di infrastrutture                                                     
(omissis)                                                                       
2. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel                 
settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18            
giugno 1998, n. 194,  favorendo la riduzione delle emissioni                    
inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di           
trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno                   
quindicennali pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e a ulteriori           
40 milioni di euro per l'anno 2004. Una quota non inferiore al 10 per           
cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al                   
presente comma dovra' essere destinata dalle regioni all'esecuzione             
di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad           
elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad                        
alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale.                   
(omissis)".                                                                     
Comma 5                                                                         
3) Il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 1 agosto 2002, n. 166            
concernente Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti e'            
citato alla nota 2 del presente articolo.                                       
4) Il Decreto Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e            
dei trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle                
finanze del 5 maggio 2003 concerne Ripartizione dei contributi                  
previsti dall'art. 13, comma 2, della L. 1 agosto 2002, n. 166                  
(collegato alla legge finanziaria 2002) in favore delle regioni a               
statuto ordinario quale concorso dello Stato per la sostituzione di             
autobus destinati al trasporto pubblico locale in servizio da oltre             
quindici anni, nonche' all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di           
persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri             
storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto                   
pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune                  
adibiti al trasporto di persone.                                                
Comma 6                                                                         
5) Il testo dell'art. 25 della legge regionale 15 novembre 2001, n.             
40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,              
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo               
1972, n. 4 e' citato alla nota 4 dell'articolo 5.                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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