REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

           CAPO II                                                              
         Programmazione delle ICT e dell'e-government                           
          Art. 6                                                                
Linee di indirizzo per lo sviluppo delle ICT                                    
e dell'e-government                                                             
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, le linee           
di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle              
ICT e dell'e-government.                                                        
2. Le linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo                    
telematico, delle ICT e dell'e-government definiscono, con                      
periodicita' di norma triennale, le strategie della Regione,                    
individuano le aree e gli obiettivi in coerenza con il documento di             
politica economico-finanziaria regionale, raccordano gli interventi             
in ambito regionale ai programmi comunitari e statali e costituiscono           
il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del            
sistema integrato regionale di servizi di e-government.                         
3. Alle linee di indirizzo approvate dal Consiglio regionale, si                
attengono, nei propri programmi riguardanti le ICT e i piani di                 
e-government, le aziende sanitarie, le agenzie e gli istituti della             
Regione, gli Enti locali.                                                       
4. La Regione realizza la predisposizione e l'attuazione del piano              
regionale per lo sviluppo telematico delle ICT e dell'e-government              
con il supporto di un comitato scientifico composto di sette esperti            
e di un comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti           
locali. La composizione del comitato scientifico e' deliberata dalla            
Giunta regionale; la composizione del comitato permanente di                    
indirizzo e coordinamento e' deliberata dalla Giunta previo parere              
della Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 30             
della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema                 
regionale e locale). La partecipazione ai lavori del comitato                   
permanente di indirizzo e coordinamento e' senza oneri per la                   
Regione.                                                                        
NOTA ALL'ART. 6                                                                 
Comma 4                                                                         
1) Il testo dell'art. 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n.3              
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:              
"Art. 30 - Espressione dei pareri                                               
1. La Conferenza Regione-Autonomie locali esprime alla Giunta                   
regionale pareri in ordine a:                                                   
a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento;            
b) proposte di legge concernenti l'organizzazione e la disciplina               
delle funzioni degli Enti locali;                                               
c) proposte di legge concernenti l'ordinamento degli Enti locali;               
d) atti generali di programmazione regionale.                                   
2. La Giunta regionale puo' richiedere comunque pareri alla                     
Conferenza Regione-Autonomie locali in ordine a proprie proposte e              
iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di             
coordinamento.                                                                  
3. I pareri di competenza della Conferenza Regione-Autonomie locali             
sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti.                
Possono essere presentati sulla stessa materia pareri difformi che              
siano espressamente sottoscritti da almeno cinque componenti della              
Conferenza.                                                                     
4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni             
dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. I               
pareri sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione                   
consiliare competente.".                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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