REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"

          Art. 6                                                                
Modifiche all'articolo 10                                                       
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 1/2000 e'              
sostituita dalla seguente:                                                      
"a) le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di           
ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la                 
qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuita'            
e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari,             
anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato,              
nonche' per la realizzazione di servizi sperimentali;".                         
2. Il comma 2 dell'articolo 10 della L.R. 1/2000 e' sostituito dal              
seguente:                                                                       
"2. La Giunta regionale, in attuazione del programma di cui al comma            
1:                                                                              
a) adotta la delibera di programma per i finanziamenti in conto                 
capitale per l'estensione dell'offerta, approva gli atti                        
programmatori delle Province per le spese di investimento e adotta il           
relativo riparto;                                                               
b) attua annualmente il programma di cui al comma 1 per le spese                
correnti e, in conformita' ad esso, approva il riparto dei fondi a              
favore delle Province.".                                                        
3. Al comma 3 dell'articolo 10 della L.R. 1/2000, dopo il punto, sono           
aggiunte le seguenti parole: "La Regione rilascia altresi' ai                   
soggetti gestori l'accreditamento di cui all'articolo 18, secondo               
quanto previsto all'articolo 37, comma 7.".                                     
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 10, comma 1, lettera a), della legge regionale            
10 gennaio 2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi                   
educativi per la prima infanzia e' il seguente:                                 
"Art. 10 - Funzioni della Regione                                               
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva, di                
norma ogni tre anni, il programma regionale dei servizi educativi per           
la prima infanzia, che definisce:                                               
a) le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di            
ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la                 
qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuita'            
e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari,             
anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato,              
nonche' per la sperimentazione di servizi innovativi;                           
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 10 gennaio             
2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la             
prima infanzia e' il seguente:                                                  
"Art. 10 - Funzioni della Regione                                               
omissis                                                                         
2. La Giunta regionale attua il programma regionale di cui al comma             
1, valuta la conformita' ad esso dei programmi provinciali di                   
sviluppo e qualificazione dei servizi di cui all'art. 11, comma 1,              
lett. a) e concede ai soggetti gestori l'accreditamento di cui                  
all'art. 18, secondo quanto previsto all'art. 37, comma 7.                      
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
3) Il testo dell'art. 10, comma 3, della legge regionale 10 gennaio             
2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la             
prima infanzia e' il seguente:                                                  
"Art. 10 - Funzioni della Regione                                               
omissis.                                                                        
3. Nell'ambito delle iniziative cui al comma 1, lettera c), la                  
Regione puo' inoltre attuare direttamente progetti di interesse                 
regionale anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di                 
centri, istituzioni e associazioni culturali che operano per                    
sostenere e valorizzare le esperienze educative innovative e                    
promuovere il piu' ampio confronto culturale nazionale ed                       
internazionale.".                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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