LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"
Art. 6
Modifiche all'articolo 10
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 1/2000 e'
sostituita dalla seguente:
"a) le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di
ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la
qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuita'
e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari,
anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato,
nonche' per la realizzazione di servizi sperimentali;".
2. Il comma 2 dell'articolo 10 della L.R. 1/2000 e' sostituito dal
seguente:
"2. La Giunta regionale, in attuazione del programma di cui al comma
1:
a) adotta la delibera di programma per i finanziamenti in conto
capitale per l'estensione dell'offerta, approva gli atti
programmatori delle Province per le spese di investimento e adotta il
relativo riparto;
b) attua annualmente il programma di cui al comma 1 per le spese
correnti e, in conformita' ad esso, approva il riparto dei fondi a
favore delle Province.".
3. Al comma 3 dell'articolo 10 della L.R. 1/2000, dopo il punto, sono
aggiunte le seguenti parole: "La Regione rilascia altresi' ai
soggetti gestori l'accreditamento di cui all'articolo 18, secondo
quanto previsto all'articolo 37, comma 7.".
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'art. 10, comma 1, lettera a), della legge regionale
10 gennaio 2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi
educativi per la prima infanzia e' il seguente:
"Art. 10 - Funzioni della Regione
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva, di
norma ogni tre anni, il programma regionale dei servizi educativi per
la prima infanzia, che definisce:
a) le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di
ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la
qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuita'
e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari,
anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato,
nonche' per la sperimentazione di servizi innovativi;
omissis".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 10 gennaio
2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la
prima infanzia e' il seguente:
"Art. 10 - Funzioni della Regione
omissis
2. La Giunta regionale attua il programma regionale di cui al comma
1, valuta la conformita' ad esso dei programmi provinciali di
sviluppo e qualificazione dei servizi di cui all'art. 11, comma 1,
lett. a) e concede ai soggetti gestori l'accreditamento di cui
all'art. 18, secondo quanto previsto all'art. 37, comma 7.
omissis".
Comma 3
3) Il testo dell'art. 10, comma 3, della legge regionale 10 gennaio
2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la
prima infanzia e' il seguente:
"Art. 10 - Funzioni della Regione
omissis.
3. Nell'ambito delle iniziative cui al comma 1, lettera c), la
Regione puo' inoltre attuare direttamente progetti di interesse
regionale anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di
centri, istituzioni e associazioni culturali che operano per
sostenere e valorizzare le esperienze educative innovative e
promuovere il piu' ampio confronto culturale nazionale ed
internazionale.".