REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

           TITOLO I                                                             
      FINALITA' E OBIETTIVI. UNIONE EUROPEA                                     
      E RAPPORTI INTERNAZIONALI                                                 
          Art. 6                                                                
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 si fa fronte            
mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di            
apposite unita' previsionali di base e relativi capitoli che saranno            
dotati della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della            
legge annuale di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'articolo             
37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento                   
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6                
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) con apposito atto della               
Giunta regionale.                                                               
NOTA ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n.             
40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,              
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo               
1972, n. 4 e' il seguente:                                                      
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a                   
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli               
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla              
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa                 
spesa.                                                                          
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative               
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli                 
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione            
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in             
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia                      
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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