REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

                      CAPO III                                                  
     Interventi finalizzati alla partecipazione sociale,                        
     alle misure contro la discriminazione,                                     
     alle politiche abitative, all'integrazione sociale, all'assistenza         
     sanitaria                                                                  
          Art. 6                                                                
Consulta regionale per l'integrazione sociale                                   
dei cittadini stranieri immigrati                                               
1. La Giunta regionale, per coordinare gli interventi per                       
l'immigrazione, anche in raccordo con i Consigli territoriali per               
l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6 del Testo unico di cui            
al decreto legislativo n. 286 del 1998, si avvale di una Consulta che           
ha il compito di:                                                               
a) formulare proposte alla Giunta per l'adeguamento delle leggi e dei           
provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nell'ambito del                 
fenomeno migratorio;                                                            
b) formulare proposte e pareri sul programma triennale per                      
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, nonche'               
sugli altri programmi regionali per gli aspetti che riguardano                  
l'immigrazione;                                                                 
c) supportare l'attivita' dell'Osservatorio regionale sul fenomeno              
migratorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche;              
d) avanzare proposte e pareri in ordine alle iniziative ed agli                 
interventi regionali attuativi della presente legge;                            
e) supportare la Regione nell'attivita' di stima cui all'articolo 3,            
comma 4, lettera c);                                                            
f) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti           
organi della Regione.                                                           
NOTA ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio             
1998, n. 286 concernente Testo unico delle disposizioni concernenti             
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello                  
straniero e' il seguente:                                                       
"Art. 3 - Politiche migratorie (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)              
omissis                                                                         
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare           
di concerto con il Ministro dell'Interno, si provvede all'istituzione           
di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano                       
rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la              
Regione, gli Enti locali, gli Enti e le associazioni localmente                 
attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le                        
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di            
analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a            
livello locale.                                                                 
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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