REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 4

DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE DI OVINI E CAPRINI A SCOPO DI PASCOLO

          Art. 6                                                                
Sanzioni                                                                        
1. La violazione di quanto disposto dall'articolo 2 e dall'articolo             
5, comma 1, comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario,            
della sanzione amministrativa da 20,00 a 60,00 Euro per capo. Qualora           
il proprietario non provveda ad ottemperare alle disposizioni                   
impartite dai soggetti incaricati del controllo ai sensi della                  
normativa vigente e' disposta la confisca degli animali e la loro               
successiva macellazione, al fine di ripristinare le condizioni                  
dettate dalla presente legge.                                                   
2. La violazione dell'articolo 3 comporta l'applicazione della                  
sanzione amministrativa da 20,00 a 60,00 Euro per ogni capo non                 
correttamente identificato.                                                     
3. I soggetti incaricati del controllo ai sensi della normativa                 
vigente procedono all'applicazione della sanzione amministrativa di             
cui al comma 2, qualora il proprietario non provveda entro quindici             
giorni dalla notifica del verbale di accertamento. In caso di                   
reiterazione l'importo della sanzione e' raddoppiato.                           
4. La violazione di quanto disposto dall'articolo 4 comporta                    
l'applicazione, nei confronti del proprietario, della sanzione                  
amministrativa da 20,00 a 60,00 Euro per capo. E' in ogni caso                  
disposta la confisca degli animali e la loro successiva                         
macellazione.                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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