LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 4
DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE DI OVINI E CAPRINI A SCOPO DI PASCOLO
Art. 6
Sanzioni
1. La violazione di quanto disposto dall'articolo 2 e dall'articolo
5, comma 1, comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario,
della sanzione amministrativa da 20,00 a 60,00 Euro per capo. Qualora
il proprietario non provveda ad ottemperare alle disposizioni
impartite dai soggetti incaricati del controllo ai sensi della
normativa vigente e' disposta la confisca degli animali e la loro
successiva macellazione, al fine di ripristinare le condizioni
dettate dalla presente legge.
2. La violazione dell'articolo 3 comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa da 20,00 a 60,00 Euro per ogni capo non
correttamente identificato.
3. I soggetti incaricati del controllo ai sensi della normativa
vigente procedono all'applicazione della sanzione amministrativa di
cui al comma 2, qualora il proprietario non provveda entro quindici
giorni dalla notifica del verbale di accertamento. In caso di
reiterazione l'importo della sanzione e' raddoppiato.
4. La violazione di quanto disposto dall'articolo 4 comporta
l'applicazione, nei confronti del proprietario, della sanzione
amministrativa da 20,00 a 60,00 Euro per capo. E' in ogni caso
disposta la confisca degli animali e la loro successiva
macellazione.