REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29

NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

          Art. 6                                                                
Bilancio, patrimonio ed investimenti                                            
delle Aziende sanitarie                                                         
1. Il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il            
bilancio economico preventivo ed il bilancio d'esercizio sottoposto a           
revisione contabile costituiscono gli strumenti della programmazione            
economico-finanziaria per il governo delle Aziende sanitarie. Gli               
strumenti contabili documentano l'impegno delle risorse relative ai             
livelli essenziali di assistenza. Il bilancio di missione, presentato           
unitamente al bilancio d'esercizio, rende conto del perseguimento               
degli obiettivi di salute assegnati alle Aziende sanitarie dalla                
Regione e dalle Conferenze territoriali sociali e sanitarie.                    
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la competente Commissione                   
consiliare esprime parere sulla proposta di finanziamento delle                 
Aziende sanitarie predisposta dalla Giunta regionale, sul quadro                
generale degli obiettivi loro assegnati, nonche' sul bilancio                   
economico preventivo di ciascuna Azienda sanitaria. La Giunta                   
regionale approva i bilanci consuntivi delle Aziende sanitarie,                 
previo parere della competente Commissione consiliare, e riferisce              
annualmente al Consiglio sullo stato del Ssr e dei bilanci delle                
Aziende sanitarie per le opportune valutazioni.                                 
3. I beni mobili ed immobili delle Aziende sanitarie destinati al               
perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio              
indisponibile delle stesse, ai sensi dell'articolo 828, comma 2, del            
Codice civile. La sottrazione di tali beni al regime di proprieta'              
pubblica puo' avvenire esclusivamente previa espressa autorizzazione            
regionale, sulla base di un analitico programma di riqualificazione             
dei servizi sanitari.                                                           
4. La Regione puo', ai sensi dell'articolo 119, ultimo comma, della             
Costituzione, autorizzare l'indebitamento delle Aziende sanitarie               
allo scopo di finanziare spese di investimento anche oltre i limiti             
di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera g), numero 1 e numero            
2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche,              
previa motivata ed analitica valutazione dell'idoneita' delle Aziende           
stesse a sostenerne gli oneri conseguenti.                                      
5. La Regione promuove il rispetto dei tempi di pagamento nei                   
contratti fra imprese ed Aziende sanitarie, anche attraverso il                 
coordinamento delle stesse.                                                     
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 3                                                                         
1) Il testo dell'art. 828 del codice civile e' il seguente:                     
"Art. 828 - Condizione giuridica dei beni patrimoniali                          
I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e            
dei comuni (C.c. 826) sono soggetti alle regole particolari che li              
concernono e, in quanto non e' diversamente disposto, alle regole del           
presente codice (C.c 11).                                                       
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile (C.c. 826) non              
possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi                
stabiliti dalle leggi che li riguardano (C.c. 1145)".                           
Comma 4                                                                         
2) Il testo dell'art. 2, comma 2 - sexies, lettera g), numero 1 e               
numero 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502                      
concernente Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma             
dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e' il seguente:                 
"Art. 2 - Competenze regionali                                                  
2-sexies. La regione disciplina altres:                                         
omissis                                                                         
g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la                      
possibilita' per le unita' sanitarie locali di: 1) anticipazione, da            
parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo                      
dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti,            
iscritti nel bilancio preventivo annuale; 2) contrazione di mutui e             
accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci           
anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa                    
autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle                 
relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici              
per cento delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di           
fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione;            
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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