LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29
NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Art. 6
Bilancio, patrimonio ed investimenti
delle Aziende sanitarie
1. Il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il
bilancio economico preventivo ed il bilancio d'esercizio sottoposto a
revisione contabile costituiscono gli strumenti della programmazione
economico-finanziaria per il governo delle Aziende sanitarie. Gli
strumenti contabili documentano l'impegno delle risorse relative ai
livelli essenziali di assistenza. Il bilancio di missione, presentato
unitamente al bilancio d'esercizio, rende conto del perseguimento
degli obiettivi di salute assegnati alle Aziende sanitarie dalla
Regione e dalle Conferenze territoriali sociali e sanitarie.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la competente Commissione
consiliare esprime parere sulla proposta di finanziamento delle
Aziende sanitarie predisposta dalla Giunta regionale, sul quadro
generale degli obiettivi loro assegnati, nonche' sul bilancio
economico preventivo di ciascuna Azienda sanitaria. La Giunta
regionale approva i bilanci consuntivi delle Aziende sanitarie,
previo parere della competente Commissione consiliare, e riferisce
annualmente al Consiglio sullo stato del Ssr e dei bilanci delle
Aziende sanitarie per le opportune valutazioni.
3. I beni mobili ed immobili delle Aziende sanitarie destinati al
perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio
indisponibile delle stesse, ai sensi dell'articolo 828, comma 2, del
Codice civile. La sottrazione di tali beni al regime di proprieta'
pubblica puo' avvenire esclusivamente previa espressa autorizzazione
regionale, sulla base di un analitico programma di riqualificazione
dei servizi sanitari.
4. La Regione puo', ai sensi dell'articolo 119, ultimo comma, della
Costituzione, autorizzare l'indebitamento delle Aziende sanitarie
allo scopo di finanziare spese di investimento anche oltre i limiti
di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera g), numero 1 e numero
2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche,
previa motivata ed analitica valutazione dell'idoneita' delle Aziende
stesse a sostenerne gli oneri conseguenti.
5. La Regione promuove il rispetto dei tempi di pagamento nei
contratti fra imprese ed Aziende sanitarie, anche attraverso il
coordinamento delle stesse.
NOTE ALL'ART. 6
Comma 3
1) Il testo dell'art. 828 del codice civile e' il seguente:
"Art. 828 - Condizione giuridica dei beni patrimoniali
I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e
dei comuni (C.c. 826) sono soggetti alle regole particolari che li
concernono e, in quanto non e' diversamente disposto, alle regole del
presente codice (C.c 11).
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile (C.c. 826) non
possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi
stabiliti dalle leggi che li riguardano (C.c. 1145)".
Comma 4
2) Il testo dell'art. 2, comma 2 - sexies, lettera g), numero 1 e
numero 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
concernente Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e' il seguente:
"Art. 2 - Competenze regionali
2-sexies. La regione disciplina altres:
omissis
g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la
possibilita' per le unita' sanitarie locali di: 1) anticipazione, da
parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo
dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti,
iscritti nel bilancio preventivo annuale; 2) contrazione di mutui e
accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci
anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa
autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle
relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici
per cento delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di
fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione;
omissis".