LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 6
Programmazione energetica territoriale
1. La programmazione energetica territoriale si articola nei livelli
regionale, provinciale e comunale, secondo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 1, lettera a), dall'articolo 3, comma 1,
lettera a), e dall'articolo 4, comma 1, lettera a).
2. Gli strumenti della programmazione energetica territoriale di cui
al comma 1 sono predisposti e approvati nel rispetto degli obiettivi
generali e dei principi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4.
3. La Regione e gli enti locali, nella formulazione ed attuazione
degli strumenti di programmazione di cui al comma 1, favoriscono
forme di approccio integrato, valorizzando i collegamenti tra gli
obiettivi generali di politica energetica e le politiche settoriali
rivolte ai medesimi contesti progettuali e territoriali.
4. La Regione, le Province ed i Comuni provvedono, in sede di
elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla valutazione
preventiva della sostenibilita' ambientale e territoriale degli
effetti derivanti dalla loro attuazione, in conformita' all'articolo
5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio) e con riguardo alla direttiva
2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e alla
direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 sulla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, informando la
propria attivita' al metodo della concertazione istituzionale e della
partecipazione di cui all'articolo 7.
NOTE ALL'ART. 6
Comma 4
1) Il testo dell'art.5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20
concernente Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio
e' il seguente:
"Art. 5 - Valutazione di sostenibilita' e monitoraggio dei piani
1. La Regione, le Province e i Comuni provvedono, nell'ambito del
procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla
valutazione preventiva della sostenibilita' ambientale e territoriale
degli effetti derivanti dalla loro attuazione, anche con riguardo
alla normativa nazionale e comunitaria.
2. A tal fine, nel documento preliminare sono evidenziati i
potenziali impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee
per impedirli, ridurli o compensarli. Gli esiti della valutazione di
sostenibilita' ambientale e territoriale costituiscono parte
integrante del piano approvato e sono illustrati da un apposito
documento.
3. In coerenza con le valutazioni di cui al comma 2 la pianificazione
territoriale e urbanistica persegue l'obiettivo della contestuale
realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi
necessari ad assicurarne la sostenibilita', ambientale e
territoriale.
4. La Regione, le Province e i Comuni provvedono inoltre al
monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e degli effetti sui
sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o
aggiornamento degli stessi.".
2) La direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concerne Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
3) La direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 concerne Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricita'.