REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

          Art. 6                                                                
Programmazione energetica territoriale                                          
1. La programmazione energetica territoriale si articola nei livelli            
regionale, provinciale e comunale, secondo quanto previsto                      
dall'articolo 2, comma 1, lettera a), dall'articolo 3, comma 1,                 
lettera a), e dall'articolo 4, comma 1, lettera a).                             
2. Gli strumenti della programmazione energetica territoriale di cui            
al comma 1 sono predisposti e approvati nel rispetto degli obiettivi            
generali e dei principi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4.                     
3. La Regione e gli enti locali, nella formulazione ed attuazione               
degli strumenti di programmazione di cui al comma 1, favoriscono                
forme di approccio integrato, valorizzando i collegamenti tra gli               
obiettivi generali di politica energetica e le politiche settoriali             
rivolte ai medesimi contesti progettuali e territoriali.                        
4. La Regione, le Province ed i Comuni provvedono, in sede di                   
elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla valutazione                 
preventiva della sostenibilita' ambientale e territoriale degli                 
effetti derivanti dalla loro attuazione, in conformita' all'articolo            
5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale               
sulla tutela e l'uso del territorio) e con riguardo alla direttiva              
2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli                  
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e alla                   
direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 sulla promozione                     
dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, informando la             
propria attivita' al metodo della concertazione istituzionale e della           
partecipazione di cui all'articolo 7.                                           
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 4                                                                         
1) Il testo dell'art.5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20               
concernente Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 5 - Valutazione di sostenibilita' e monitoraggio dei piani                
1. La Regione, le Province e i Comuni provvedono, nell'ambito del               
procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla             
valutazione preventiva della sostenibilita' ambientale e territoriale           
degli effetti derivanti dalla loro attuazione, anche con riguardo               
alla normativa nazionale e comunitaria.                                         
2. A tal fine, nel documento preliminare sono evidenziati i                     
potenziali impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee             
per impedirli, ridurli o compensarli. Gli esiti della valutazione di            
sostenibilita' ambientale e territoriale costituiscono parte                    
integrante del piano approvato e sono illustrati da un apposito                 
documento.                                                                      
3. In coerenza con le valutazioni di cui al comma 2 la pianificazione           
territoriale e urbanistica persegue l'obiettivo della contestuale               
realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi             
necessari ad assicurarne la sostenibilita', ambientale e                        
territoriale.                                                                   
4. La Regione, le Province e i Comuni provvedono inoltre al                     
monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e degli effetti sui               
sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o              
aggiornamento degli stessi.".                                                   
2) La direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concerne Direttiva del            
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli             
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.                         
3) La direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 concerne Direttiva             
del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia            
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato                 
interno dell'elettricita'.                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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