LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19
DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA
TITOLO II
FUNZIONI ISTITUZIONALI
E DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
CAPO II
Funzioni e compiti dei Comuni
Art. 6
Funzioni amministrative e di vigilanza
1. Fatte salve le attribuzioni dei Comuni previste dalla presente
legge nonch dalla normativa statale e regionale, sono attribuite ai
Comuni le funzioni autorizzative in merito:
a) all'esercizio dell'attivita' funebre di cui all'articolo 13;
b) alla costruzione e al funzionamento delle strutture per il
commiato di cui all'articolo 14.
2. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere,
resti mortali od ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle
private familiari, il Comune puo' autorizzare, di volta in volta,
sentita l'Azienda Unita' sanitaria locale territorialmente
competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o
di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi
di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite
dalla normativa vigente.
3. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni
contenute nella presente legge e nei regolamenti di cui all'articolo
7 spetta al Comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari,
dell'Azienda Unita' sanitaria locale territorialmente competente.