LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 18
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'E- SERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006, A NORMA DELL'AR- TICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROV- VEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 6
Mutui per il finanziamento degli interventi nel
settore ferroviario. Attuazione dell'Accordo di programma
ex articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997
1. Per l'attuazione dell'Accordo di programma stipulato in data 18
dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n.
422 del 1997 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59) tra il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione, per il
finanziamento di interventi nel settore del trasporto ferroviario, la
Regione, in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti
disposizioni di legge, e' autorizzata a contrarre tre mutui con la
Cassa Depositi e Prestiti SpA di cui due con ammortamento
quindicennale ed uno con ammortamento decennale per complessivi Euro
149.576.079,78 al tasso del 4,50% per i due mutui quindicennali e al
tasso del 4,10% per il mutuo decennale.
2. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti
necessari in appositi capitoli e nelle correlate unita' previsionali
di base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del
bilancio di previsione per l'esercizio 2004.
3. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei
mutui e' garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli
stanziamenti all'uopo previsti al Capitolo 88760 afferente alla
U.P.B. 1.7.4.5.30501 (Quota capitale per l'ammortamento mutui -
Risorse statali) e al Capitolo 87760 afferente alla U.P.B.
1.7.4.2.30251 (Interessi passivi per l'ammortamento mutui - Risorse
statali) del Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e per tutta
la durata del mutuo. La Regione puo' dare in carico al proprio
tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate
semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze
stabilite.
4. Gli oneri annuali relativi alle rate di ammortamento dei mutui di
cui al presente articolo sono pari per i due mutui quindicennali
rispettivamente ad Euro 2.121.604,94 e ad Euro 3.779.948,04, per il
mutuo decennale ad Euro 10.533.589,93 a partire dall'esercizio
finanziario di entrata in ammortamento e per tutta la durata degli
stessi.
5. Gli oneri annuali faranno carico ai Capitoli 87760 e 88760
all'uopo istituiti, distinti per quota interessi e per quota di
rimborso del capitale sul Bilancio di previsione a decorrere
dall'esercizio 2004 e saranno finanziati con limiti d'impegno statali
a favore della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del Decreto
direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot.
7578/2002.
6. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di
rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 25 della legge regionale n. 40 del 2001.
7. Le risorse necessarie all'attuazione dell'Accordo di programma di
cui al comma 1 saranno depositate presso un conto corrente
infruttifero intestato al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con vincolo di destinazione a favore della Regione
Emilia-Romagna.
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'art.15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422 concernente Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e' il
seguente:
"Art. 15 - Programmazione degli investimenti
1. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14, con
accordi di programma in materia di investimenti si individuano:
a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il
materiale rotabile ferroviario, da acquisire;
b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei
servizi;
c) i soggetti coinvolti e loro compiti;
d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento certe e i
tempi di erogazione;
e) il periodo di validita'.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal Ministro dei
trasporti e della navigazione e dalla regione, nonche' dai presidenti
delle province, dai sindaci e dai presidenti delle comunita' montane
nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto
locale di cui all'articolo 11, comma 1 della Legge 31 gennaio 1994,
n. 97, direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere; essi
sono impegnativi per le parti che sottoscrivono. L'attuazione degli
accordi di programma e' verificata annualmente, congiuntamente dal
Ministero dei trasporti e della navigazione, dalle regioni
interessate e dai soggetti che l'hanno sottoscritto in sede di
conferenza dei servizi, da realizzare ai sensi dell'articolo 17,
commi 4 e seguenti della Legge 15 maggio 1997, n. 127. Il Ministro
dei trasporti e della navigazione riferisce annualmente in sede di
Conferenza unificata, di cui all'articolo 9 della Legge n. 59,
sull'attuazione degli accordi di cui al comma 1. Per la realizzazione
degli accordi di programma, le parti possono concordare di costituire
gestioni finanziarie cui conferire le proprie risorse.
2-bis. Per soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione delle
opere di cui al comma 2 sono da intendersi le province, i comuni e le
comunita' montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali
di trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della Legge 31
gennaio 1994, n. 97, che partecipano alla realizzazione dell'opera
con lo stanziamento di un contributo di importo pari o superiore al 5
per cento dell'investimento.
2-ter. Le risorse necessarie all'attuazione degli accordi di
programma di cui al comma 2 sono depositate presso conti di tesoreria
infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con vincolo di destinazione alle singole regioni.
L'erogazione, mediante svincolo, e' disposta da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti in favore delle regioni a valere
sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alle stesse regioni in
ragione dello stato di avanzamento della realizzazione degli
interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 2,
secondo i termini e le modalita' ivi concordate e comunque in maniera
tale da assicurare il tempestivo e corretto adempimento degli
obblighi connessi all'esecuzione delle opere.
3. Non rientrano negli accordi di cui al presente articolo le risorse
finanziarie conferite a Ferrovie dello Stato S.p.a. dallo Stato nella
qualita' di azionista.
4. Le aree e i beni non piu' funzionali all'esercizio del trasporto
pubblico possono essere ceduti, a titolo oneroso, in conformita' al
regime giuridico di appartenenza, ai comuni o alle province. Le
modalita' relative vengono definite in appositi accordi tra i
Ministri interessati e il sindaco o il presidente della provincia e,
ove coinvolte, le societa' proprietarie."
Comma 6
2) Il testo dell'art. 25 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4 e' citato alla nota 4 dell'articolo 5.