REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 18

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'E- SERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006, A NORMA DELL'AR- TICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROV- VEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 6                                                                
Mutui per il finanziamento degli interventi nel                                 
settore ferroviario. Attuazione dell'Accordo di programma                       
ex articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997                          
1. Per l'attuazione dell'Accordo di programma stipulato in data 18              
dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n.             
422 del 1997 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di                  
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma             
dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59) tra il              
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione, per il             
finanziamento di interventi nel settore del trasporto ferroviario, la           
Regione, in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti                      
disposizioni di legge, e' autorizzata a contrarre tre mutui con la              
Cassa Depositi e Prestiti SpA di cui due con ammortamento                       
quindicennale ed uno con ammortamento decennale per complessivi Euro            
149.576.079,78 al tasso del 4,50% per i due mutui quindicennali e al            
tasso del 4,10% per il mutuo decennale.                                         
2. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti                    
necessari in appositi capitoli e nelle correlate unita' previsionali            
di base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del                
bilancio di previsione per l'esercizio 2004.                                    
3. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei             
mutui e' garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli                 
stanziamenti all'uopo previsti al Capitolo 88760 afferente alla                 
U.P.B. 1.7.4.5.30501 (Quota capitale per l'ammortamento mutui -                 
Risorse statali) e al Capitolo 87760 afferente alla U.P.B.                      
1.7.4.2.30251 (Interessi passivi per l'ammortamento mutui - Risorse             
statali) del Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e per tutta            
la durata del mutuo. La Regione puo' dare in carico al proprio                  
tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate              
semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze               
stabilite.                                                                      
4. Gli oneri annuali relativi alle rate di ammortamento dei mutui di            
cui al presente articolo sono pari per i due mutui quindicennali                
rispettivamente ad Euro 2.121.604,94 e ad Euro 3.779.948,04, per il             
mutuo decennale ad Euro 10.533.589,93 a partire dall'esercizio                  
finanziario di entrata in ammortamento e per tutta la durata degli              
stessi.                                                                         
5. Gli oneri annuali faranno carico ai Capitoli 87760 e 88760                   
all'uopo istituiti, distinti per quota interessi e per quota di                 
rimborso del capitale sul Bilancio di previsione a decorrere                    
dall'esercizio 2004 e saranno finanziati con limiti d'impegno statali           
a favore della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del Decreto                     
direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot.           
7578/2002.                                                                      
6. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di                   
rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le              
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti                      
dell'articolo 25 della legge regionale n. 40 del 2001.                          
7. Le risorse necessarie all'attuazione dell'Accordo di programma di            
cui al comma 1 saranno depositate presso un conto corrente                      
infruttifero intestato al Ministero delle Infrastrutture e dei                  
Trasporti con vincolo di destinazione a favore della Regione                    
Emilia-Romagna.                                                                 
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art.15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.            
422 concernente Conferimento alle regioni ed agli enti locali di                
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma             
dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 15 - Programmazione degli investimenti                                    
1. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14, con           
accordi di programma in materia di investimenti si individuano:                 
a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il                    
materiale rotabile ferroviario, da acquisire;                                   
b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei               
servizi;                                                                        
c) i soggetti coinvolti e loro compiti;                                         
d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento certe e i              
tempi di erogazione;                                                            
e) il periodo di validita'.                                                     
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal Ministro dei             
trasporti e della navigazione e dalla regione, nonche' dai presidenti           
delle province, dai sindaci e dai presidenti delle comunita' montane            
nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto                
locale di cui all'articolo 11, comma 1 della Legge 31 gennaio 1994,             
n. 97, direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere; essi             
sono impegnativi per le parti che sottoscrivono. L'attuazione degli             
accordi di programma e' verificata annualmente, congiuntamente dal              
Ministero dei trasporti e della navigazione, dalle regioni                      
interessate e dai soggetti che l'hanno sottoscritto in sede di                  
conferenza dei servizi, da realizzare ai sensi dell'articolo 17,                
commi 4 e seguenti della Legge 15 maggio 1997, n. 127. Il Ministro              
dei trasporti e della navigazione riferisce annualmente in sede di              
Conferenza unificata, di cui all'articolo 9 della Legge n. 59,                  
sull'attuazione degli accordi di cui al comma 1. Per la realizzazione           
degli accordi di programma, le parti possono concordare di costituire           
gestioni finanziarie cui conferire le proprie risorse.                          
2-bis. Per soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione delle            
opere di cui al comma 2 sono da intendersi le province, i comuni e le           
comunita' montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali           
di trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della Legge 31             
gennaio 1994, n. 97, che partecipano alla realizzazione dell'opera              
con lo stanziamento di un contributo di importo pari o superiore al 5           
per cento dell'investimento.                                                    
2-ter. Le risorse necessarie all'attuazione degli accordi di                    
programma di cui al comma 2 sono depositate presso conti di tesoreria           
infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e dei                  
trasporti con vincolo di destinazione alle singole regioni.                     
L'erogazione, mediante svincolo, e' disposta da parte del Ministero             
delle infrastrutture e dei trasporti in favore delle regioni a valere           
sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alle stesse regioni in            
ragione dello stato di avanzamento della realizzazione degli                    
interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 2,            
secondo i termini e le modalita' ivi concordate e comunque in maniera           
tale da assicurare il tempestivo e corretto adempimento degli                   
obblighi connessi all'esecuzione delle opere.                                   
3. Non rientrano negli accordi di cui al presente articolo le risorse           
finanziarie conferite a Ferrovie dello Stato S.p.a. dallo Stato nella           
qualita' di azionista.                                                          
4. Le aree e i beni non piu' funzionali all'esercizio del trasporto             
pubblico possono essere ceduti, a titolo oneroso, in conformita' al             
regime giuridico di appartenenza, ai comuni o alle province. Le                 
modalita' relative vengono definite in appositi accordi tra i                   
Ministri interessati e il sindaco o il presidente della provincia e,            
ove coinvolte, le societa' proprietarie."                                       
Comma 6                                                                         
2) Il testo dell'art. 25 della legge regionale 15 novembre 2001, n.             
40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,              
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo               
1972, n. 4 e' citato alla nota 4 dell'articolo 5.                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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