LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 6
Interventi volti alla promozione, allo sviluppo
e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale
23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale
per la cooperazione) e' disposta, per l'esercizio 2004, la seguente
ulteriore autorizzazione di spesa a favore del capitolo seguente
afferente alla U.P.B. 1.3.2.2.7120 - Promozione e qualificazione
delle imprese cooperative:
a) Cap. 21205 "Contributi per il finanziamento delle progettazioni di
programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalita' di cui
all'art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lett. a), b), c), e), f),
g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)" Euro
180.000,00.
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) La legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 concerne Disposizioni di
principio e disciplina generale per la cooperazione.
2) Il testo dell'art. 2 della Legge 23 marzo 1990, n. 22 concernente
Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione
e' il seguente:
"Art. 2 - Servizi per la cooperazione
1. La Regione Emilia-Romagna promuove specifici interventi per
facilitare la promozione e la qualificazione dell'impresa
cooperativa, in quanto operante nei settori di competenza regionale.
In particolare tali interventi possono riguardare servizi e progetti
di particolare rilevanza relativi a:
a) attivita' finalizzate alla valorizzazione del lavoro e delle
capacita' professionali;
b) consulenza tecnico-manageriale per il potenziamento e la
razionalizzazione aziendale;
c) attivita' di assistenza e consulenza finanziaria al fine di
agevolare l'accesso ai canali di credito e di coordinare i possibili
strumenti finanziari in rapporto alle esigenze delle imprese;
d) diffusione e trasferimento di conoscenze e competenze nel settore
dell'innovazione tecnologica, con particolare riferimento alle
iniziative volte all'introduzione di nuovi prodotti e nuove tecniche
che incrementino la produttivita' e la competitivita';
e) preparazione di studi di mercato e progetti di fattibilita' per
processi di ammodernamento e di nuova localizzazione delle imprese;
f) attivita' di ricerca caratterizzate da contenuti particolarmente
rilevanti ai fini dello sviluppo del settore cooperativo;
g) assistenza e promozione per programmi di commercializzazione e di
sviluppo dell'esportazione;
h) costituzione di servizi per la certificazione e il controllo
dell'andamento finanziario, organizzativo e produttivo delle
Cooperative.".
1) Il testo dell'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g)
della Legge 23 marzo 1990, n. 22 concernente Disposizioni di
principio e disciplina generale per la cooperazione e' il seguente:
"Art. 5 - Programmi di integrazione e sviluppo
(omissis)
2. I progetti possono essere presentati tramite le associazioni
regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, da consorzi di
cooperative, da piu' cooperative in forma associata; essi debbono
includere:
a) iniziative di integrazione intercooperativa;
b) promozione commerciale, marketing, supporto all'esportazione;
c) tutela e controllo della qualita' delle produzioni;
d) (omissis);
e) assistenza finanziaria;
f) formazione e informazione professionali;
g) strutturazione organizzativa.".