REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 6                                                                
Interventi volti alla promozione, allo sviluppo                                 
e alla qualificazione dell'impresa cooperativa                                  
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale             
23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale           
per la cooperazione) e' disposta, per l'esercizio 2004, la seguente             
ulteriore autorizzazione di spesa a favore del capitolo seguente                
afferente alla U.P.B. 1.3.2.2.7120 - Promozione e qualificazione                
delle imprese cooperative:                                                      
a) Cap. 21205 "Contributi per il finanziamento delle progettazioni di           
programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalita' di cui               
all'art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lett. a), b), c), e), f),              
g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)" Euro                     
180.000,00.                                                                     
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 concerne Disposizioni di             
principio e disciplina generale per la cooperazione.                            
2) Il testo dell'art. 2 della Legge 23 marzo 1990, n. 22 concernente            
Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 2 - Servizi per la cooperazione                                           
1. La Regione Emilia-Romagna promuove specifici interventi per                  
facilitare la promozione e la qualificazione dell'impresa                       
cooperativa, in quanto operante nei settori di competenza regionale.            
In particolare tali interventi possono riguardare servizi e progetti            
di particolare rilevanza relativi a:                                            
a) attivita' finalizzate alla valorizzazione del lavoro e delle                 
capacita' professionali;                                                        
b) consulenza tecnico-manageriale per il potenziamento e la                     
razionalizzazione aziendale;                                                    
c) attivita' di assistenza e consulenza finanziaria al fine di                  
agevolare l'accesso ai canali di credito e di coordinare i possibili            
strumenti finanziari in rapporto alle esigenze delle imprese;                   
d) diffusione e trasferimento di conoscenze e competenze nel settore            
dell'innovazione tecnologica, con particolare riferimento alle                  
iniziative volte all'introduzione di nuovi prodotti e nuove tecniche            
che incrementino la produttivita' e la competitivita';                          
e) preparazione di studi di mercato e progetti di fattibilita' per              
processi di ammodernamento e di nuova localizzazione delle imprese;             
f) attivita' di ricerca caratterizzate da contenuti particolarmente             
rilevanti ai fini dello sviluppo del settore cooperativo;                       
g) assistenza e promozione per programmi di commercializzazione e di            
sviluppo dell'esportazione;                                                     
h) costituzione di servizi per la certificazione e il controllo                 
dell'andamento finanziario, organizzativo e produttivo delle                    
Cooperative.".                                                                  
1) Il testo dell'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g)                
della Legge 23 marzo 1990, n. 22 concernente Disposizioni di                    
principio e disciplina generale per la cooperazione e' il seguente:             
"Art. 5 - Programmi di integrazione e sviluppo                                  
(omissis)                                                                       
2. I progetti possono essere presentati tramite le associazioni                 
regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, da consorzi di           
cooperative, da piu' cooperative in forma associata; essi debbono               
includere:                                                                      
a) iniziative di integrazione intercooperativa;                                 
b) promozione commerciale, marketing, supporto all'esportazione;                
c) tutela e controllo della qualita' delle produzioni;                          
d) (omissis);                                                                   
e) assistenza finanziaria;                                                      
f) formazione e informazione professionali;                                     
g) strutturazione organizzativa.".                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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