LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3
NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31
Art. 6
Commercializzazione diretta del produttore
1. La commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali
disciplinati dalla presente legge, effettuata direttamente dai
produttori agricoli ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59
(Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti
agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti), e'
consentita solo se questi sono in possesso dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 2 o di altra autorizzazione alla produzione
rilasciata dall'autorita' competente della Regione di provenienza.
NOTA ALL'ART. 6
Comma 1
1) La Legge 9 febbraio 1963, n. 59 concerne Norme per la vendita al
pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli
agricoltori produttori diretti.