REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3

NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31

          Art. 6                                                                
Commercializzazione diretta del produttore                                      
1. La commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali                      
disciplinati dalla presente legge, effettuata direttamente dai                  
produttori agricoli ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59                 
(Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti                  
agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti), e'                     
consentita solo se questi sono in possesso dell'autorizzazione                  
prevista dall'articolo 2 o di altra autorizzazione alla produzione              
rilasciata dall'autorita' competente della Regione di provenienza.              
NOTA ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La Legge 9 febbraio 1963, n. 59 concerne Norme per la vendita al             
pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli                   
agricoltori produttori diretti.                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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