REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"

          Art. 5                                                                
Modifiche all'articolo 6                                                        
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della L.R. 1/2000 e' inserito il             
seguente:                                                                       
"2 bis. Nei nidi indicati all'articolo 70 della Legge 448/2001 che              
usufruiscono di finanziamenti pubblici e' consentito l'accesso anche            
a bambini i cui genitori non prestano la propria opera presso                   
l'azienda beneficiaria. Le modalita' dell'accesso sono stabilite con            
apposite convenzioni. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza             
indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro              
del genitore, fino all'eta' scelta dalla famiglia per il passaggio              
alla scuola dell'infanzia.".                                                    
2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della L.R. 1/2000 sono           
soppresse le parole "statale di settore e".                                     
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 10 gennaio              
2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la             
prima infanzia e' il seguente:                                                  
"Art. 6 - Accesso ai servizi educativi e contribuzione ai costi                 
omissis                                                                         
2. L'accesso ai servizi integrativi e' aperto prioritariamente ai               
bambini e alle bambine fino ai tre anni di eta'; puo' essere esteso             
anche a utenti fino ai sei anni o di eta' superiore, con un adeguato            
progetto pedagogico, strutturale e gestionale, fermo restando per la            
fascia d'eta' fino ai tre anni il rispetto degli standard di cui alla           
presente legge e alla relativa direttiva.                                       
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448                   
concernente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e               
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) e' il seguente:                
"Art. 70 - Disposizioni in materia di asili nido                                
1. E' istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato             
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.               
2. Gli asili nido, quali strutture dirette a garantire la formazione            
e la socializzazione delle bambine e dei bambini di eta' compresa tra           
i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori,              
rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle Regioni e           
degli Enti locali.                                                              
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle            
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle            
finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le Regioni le             
risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui                       
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.                  
4. Le Regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio           
e di quelle aggiuntive di cui al comma 3, provvedono a ripartire le             
risorse finanziarie tra i Comuni, singoli o associati, che ne fanno             
richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido nonche'             
di micro-nidi nei luoghi di lavoro.                                             
5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, allo           
scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e                 
familiari dei genitori lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari           
stanziamenti di bilancio, istituire nell'a'mbito dei propri uffici i            
micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e             
all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una particolare                
flessibilita' organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori               
stessi, i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di            
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28           
agosto 1997, n. 281.                                                            
6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei               
nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito              
dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verra'                     
determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da           
emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente             
legge. L'onere complessivo non potra' superare rispettivamente 6,20 e           
25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.                   
7. Anche in deroga al limite di indebitamento previsto dall'articolo            
204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.            
267, la Cassa depositi e prestiti concede ai Comuni i mutui necessari           
ai fini del finanziamento delle opere relative alla costruzione di              
asili-nido, anche in relazione all'eventuale acquisto dell'area da              
parte del Comune, corredata dalla certificazione della Regione circa            
la regolarita' degli atti dovuti.                                               
8. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 e' fissata in 50 milioni            
di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro per l'anno 2003 e 150              
milioni di euro per l'anno 2004. A decorrere dal 2005 alla                      
determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma           
3, lettera d), della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive                  
modificazioni.".                                                                
Comma 2                                                                         
3) Il testo dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 10 gennaio              
2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la             
prima infanzia e' il seguente:                                                  
"Art. 6 - Accesso ai servizi educativi e contribuzione ai costi                 
omissis                                                                         
3. Nei servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai soggetti             
di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5, devono essere                  
previsti:                                                                       
a) il diritto all'accesso per i bambini disabili e svantaggiati;                
b) la partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi            
attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione alle               
condizioni socio - economiche delle famiglie e sulla base di criteri            
di equita' e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel                   
rispetto della vigente normativa statale di settore e in materia di             
condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni                  
assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.".                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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