REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

          TITOLO I                                                              
     NORME IN MATERIA DI CONSERVAZIONE                                          
     DEGLI  HABITAT NATURALI E SEMINATURALI NONCHE' DELLA FLORA E DELLA         
     FAUNA SELVATICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE 92/43/CEE                           
     E 79/409/CEE INERENTI LA RETE NATURA 2000                                  
     IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 357           
     DEL  1997                                                                  
            CAPO III                                                            
       Valutazione di incidenza                                                 
          Art. 5                                                                
Valutazione di incidenza dei piani                                              
1. La valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5, comma 2, del           
decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e' effettuata           
dal soggetto competente all'approvazione del piano.                             
2. La valutazione di incidenza e' effettuata nell'ambito della                  
valutazione di sostenibilita' ambientale e territoriale (VALSAT) di             
cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000,              
qualora prevista.                                                               
3. Per i piani approvati dal medesimo ente che li ha elaborati, la              
Provincia o la Regione esprimono le proprie valutazioni in merito               
all'incidenza del piano sul sito d'importanza comunitaria o sulla               
zona di protezione speciale nell'ambito della loro partecipazione al            
relativo procedimento di approvazione. L'ente territorialmente                  
competente all'approvazione adegua il piano ai rilievi formulati                
dalla Provincia o dalla Regione, ovvero si esprime sugli stessi con             
motivazioni puntuali e circostanziate.                                          
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della              
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 concernente Regolamento recante             
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione                
degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della              
fauna selvatiche e' il seguente:                                                
"Art. 5 - Valutazione di incidenza                                              
omissis                                                                         
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi            
compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti,             
predispongono, secondo i contenuti di cui all'Allegato G, uno studio            
per individuare e valutare gli effetti che il piano puo' avere sul              
sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli           
atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di           
incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale,            
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso            
di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e                  
comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.                     
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 5, comma 1 della legge regionale 24 marzo 2000,           
n. 20 concernente Disciplina generale sulla tutela e l'uso del                  
territorio e' il seguente:                                                      
"Art. 5 - Valutazione di sostenibilita' e monitoraggio dei piani                
1. La Regione, le province e i comuni provvedono, nell'ambito del               
procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla             
valutazione preventiva della sostenibilita' ambientale e territoriale           
degli effetti derivanti dalla loro attuazione, anche con riguardo               
alla normativa nazionale e comunitaria.                                         
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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