LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO I
FINALITA' E OBIETTIVI. UNIONE EUROPEA
E RAPPORTI INTERNAZIONALI
Art. 5
Indirizzi di cooperazione internazionale
e disciplina dell'attivita' internazionale della Regione
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un
documento pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione
internazionale e attivita' internazionale della Regione
Emilia-Romagna per la programmazione regionale, contenente principi e
modalita' per il coordinamento fra le attivita' di rilievo
internazionale della Regione e priorita', anche territoriali,
nell'attuazione delle stesse.
2. La Giunta regionale, nell'ambito delle priorita' stabilite dal
documento pluriennale di indirizzi di cui al comma 1, approva:
a) le modalita' e le procedure per l'istituzione di sedi ed uffici di
collegamento e supporto organizzativo all'estero; tali uffici devono
avere caratteristiche di intersettorialita';
b) le modalita' organizzative e gli strumenti di supporto per la
collaborazione con enti territoriali interni ad altro Stato;
c) le modalita' organizzative e gli strumenti di supporto per l'invio
e l'accoglienza di funzionari nell'ambito di progetti di
collaborazione ed assistenza istituzionale;
d) gli strumenti e le iniziative per la collaborazione e
l'incentivazione nelle attivita' internazionali con gli Enti locali e
le Universita' presenti in regione.
3. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale
in materia, la Giunta regionale, con l'atto di cui al comma 2,
lettera a), stabilisce una indennita' mensile speciale a titolo di
rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede
di servizio all'estero al personale assegnato alle sedi ed uffici
previsti da detta disposizione. Tale indennita' non puo' essere
superiore alle analoghe indennita' previste per il personale
all'estero dello Stato italiano.
4. La Giunta regionale determina, con l'atto di cui al comma 2,
lettera a), le modalita' per l'acquisizione di servizi organizzativi
e di supporto per le attivita' degli uffici ivi previsti, prevedendo
le modalita' per l'attivazione, ove necessario, di convenzioni anche
con enti, societa' ed associazioni dotate della necessaria capacita'
ed esperienza, con sede nel Paese di insediamento dell'ufficio.
5. Il comma 2, lettera a) ed i commi 3 e 4 si applicano anche alle
strutture di rappresentanza regionale presso le istituzioni europee
di cui all'articolo 58, comma 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 1994).
NOTA ALL'ART. 5
Comma 5
1) Il testo dell'art. 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52
concernente Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee - Legge
comunitaria 1994 e' il seguente:
"Art. 58 - Rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali
omissis
4. Le Regioni nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano
hanno la facolta' di istituire presso le sedi delle istituzioni
dell'Unione europea uffici di collegamento propri o comuni con altre
Regioni o enti appartenenti all'Unione Europea nell'ambito della
cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali. Gli uffici
regionali e provinciali intrattengono rapporti con le istituzioni
comunitarie nelle materie di rispettiva competenza. Gli oneri
derivanti dall'istituzione degli uffici sono posti a carico dei
rispettivi bilanci delle Regioni e delle Province autonome.".