REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

           TITOLO I                                                             
      FINALITA' E OBIETTIVI. UNIONE EUROPEA                                     
      E RAPPORTI INTERNAZIONALI                                                 
          Art. 5                                                                
Indirizzi di cooperazione internazionale                                        
e disciplina dell'attivita' internazionale della Regione                        
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un                 
documento pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione                   
internazionale e attivita' internazionale della Regione                         
Emilia-Romagna per la programmazione regionale, contenente principi e           
modalita' per il coordinamento fra le attivita' di rilievo                      
internazionale della Regione e priorita', anche territoriali,                   
nell'attuazione delle stesse.                                                   
2. La Giunta regionale, nell'ambito delle priorita' stabilite dal               
documento pluriennale di indirizzi di cui al comma 1, approva:                  
a) le modalita' e le procedure per l'istituzione di sedi ed uffici di           
collegamento e supporto organizzativo all'estero; tali uffici devono            
avere caratteristiche di intersettorialita';                                    
b) le modalita' organizzative e gli strumenti di supporto per la                
collaborazione con enti territoriali interni ad altro Stato;                    
c) le modalita' organizzative e gli strumenti di supporto per l'invio           
e l'accoglienza di funzionari nell'ambito di progetti di                        
collaborazione ed assistenza istituzionale;                                     
d) gli strumenti e le iniziative per la collaborazione e                        
l'incentivazione nelle attivita' internazionali con gli Enti locali e           
le Universita' presenti in regione.                                             
3. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale             
in materia, la Giunta regionale, con l'atto di cui al comma 2,                  
lettera a), stabilisce una indennita' mensile speciale a titolo di              
rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede            
di servizio all'estero al personale assegnato alle sedi ed uffici               
previsti da detta disposizione. Tale indennita' non puo' essere                 
superiore alle analoghe indennita' previste per il personale                    
all'estero dello Stato italiano.                                                
4. La Giunta regionale determina, con l'atto di cui al comma 2,                 
lettera a), le modalita' per l'acquisizione di servizi organizzativi            
e di supporto per le attivita' degli uffici ivi previsti, prevedendo            
le modalita' per l'attivazione, ove necessario, di convenzioni anche            
con enti, societa' ed associazioni dotate della necessaria capacita'            
ed esperienza, con sede nel Paese di insediamento dell'ufficio.                 
5. Il comma 2, lettera a) ed i commi 3 e 4 si applicano anche alle              
strutture di rappresentanza regionale presso le istituzioni europee             
di cui all'articolo 58, comma 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52              
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti                           
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge                    
comunitaria 1994).                                                              
NOTA ALL'ART. 5                                                                 
Comma 5                                                                         
1) Il testo dell'art. 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52           
concernente Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti                
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee - Legge                    
comunitaria 1994 e' il seguente:                                                
"Art. 58 - Rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali            
omissis                                                                         
4. Le Regioni nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano               
hanno la facolta' di istituire presso le sedi delle istituzioni                 
dell'Unione europea uffici di collegamento propri o comuni con altre            
Regioni o enti appartenenti all'Unione Europea nell'ambito della                
cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali. Gli uffici           
regionali e provinciali intrattengono rapporti con le istituzioni               
comunitarie nelle materie di rispettiva competenza. Gli oneri                   
derivanti dall'istituzione degli uffici sono posti a carico dei                 
rispettivi bilanci delle Regioni e delle Province autonome.".                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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