LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 4
DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE DI OVINI E CAPRINI A SCOPO DI PASCOLO
Art. 5
Documentazione di accompagnamento
1. Gli ovini e i caprini che vengono trasportati per ragioni di
pascolo o transumanza con automezzo devono essere trasportati
unitamente al documento di accompagnamento, di cui al modello 4
dell'articolo 10 del DPR n. 317 del 1996, sul quale deve essere
riportato anche l'esito favorevole dell'ultimo controllo sierologico
effettuato.
2. Copia del documento di cui al comma 1 deve essere consegnata al
servizio veterinario dell'Azienda USL di destinazione entro
quarantotto ore lavorative dall'arrivo degli animali.
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo dell'art. 10 del DPR del 30 aprile 1996, n. 317
concernente Regolamento recante norme per l'attuazione della
direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla
registrazione degli animali e' il seguente:
"Art. 10 - Modello del documento di accompagnamento
1. Il modello di cui all'allegato IV unifica i modelli di cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320, quelli relativi alle attestazioni sanitarie previste da
specifici piani di profilassi ufficiali, nonche' quello relativo alla
dichiarazione prescritta dall'art. 14 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 118.
2. Il Ministro della Sanita', con proprio decreto, modifica il
modello unificato di cui al comma 1, per tener conto di esigenze di
carattere sanitario.".