REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 4

DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE DI OVINI E CAPRINI A SCOPO DI PASCOLO

          Art. 5                                                                
Documentazione di accompagnamento                                               
1. Gli ovini e i caprini che vengono trasportati per ragioni di                 
pascolo o transumanza con automezzo devono essere trasportati                   
unitamente al documento di accompagnamento, di cui al modello 4                 
dell'articolo 10 del DPR n. 317 del 1996, sul quale deve essere                 
riportato anche l'esito favorevole dell'ultimo controllo sierologico            
effettuato.                                                                     
2. Copia del documento di cui al comma 1 deve essere consegnata al              
servizio veterinario dell'Azienda USL di destinazione entro                     
quarantotto ore lavorative dall'arrivo degli animali.                           
NOTA ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 10 del DPR del 30 aprile 1996, n. 317                     
concernente Regolamento recante norme per l'attuazione della                    
direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla                        
registrazione degli animali e' il seguente:                                     
"Art. 10 - Modello del documento di accompagnamento                             
1. Il modello di cui all'allegato IV unifica i modelli di cui                   
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio              
1954, n. 320, quelli relativi alle attestazioni sanitarie previste da           
specifici piani di profilassi ufficiali, nonche' quello relativo alla           
dichiarazione prescritta dall'art. 14 del decreto legislativo 27                
gennaio 1992, n. 118.                                                           
2. Il Ministro della Sanita', con proprio decreto, modifica il                  
modello unificato di cui al comma 1, per tener conto di esigenze di             
carattere sanitario.".                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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