REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29

NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

          Art. 5                                                                
Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed Enti locali                       
1. L'Ufficio di presidenza della Conferenza territoriale sociale e              
sanitaria, di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 19 del               
1994, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 20                  
ottobre 2003, n. 21 (Istituzione dell'Azienda unita' sanitaria locale           
di Bologna - Modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19),             
esprime parere sulla nomina del direttore generale da parte della               
Regione. La Conferenza esprime altres parere ai fini della verifica             
di cui all'articolo 3-bis, comma 6 del decreto legislativo n. 502 del           
1992 e successive modifiche. La Conferenza puo' chiedere alla Regione           
di procedere alla verifica del direttore generale, anche al fine                
della revoca dell'incarico, qualora la gestione presenti una                    
situazione di grave e persistente disavanzo, in caso di violazione di           
legge o del principio di buon andamento e di imparzialita' della                
amministrazione, ovvero nel caso di manifesta inattuazione nella                
realizzazione del piano attuativo locale, di cui all'articolo 17,               
comma 1, lettera f) della legge regionale n. 19 del 1994 e successive           
modifiche.                                                                      
2. La Conferenza promuove, nel rispetto dell'autonomia statutaria               
degli enti territoriali, la partecipazione dei Consigli comunali e              
dei Consigli provinciali alla definizione dei piani attuativi locali,           
nonche' la partecipazione dei cittadini e degli utenti alla                     
valutazione dei Servizi sanitari.                                               
3. La Conferenza promuove, con il supporto delle Aziende sanitarie,             
strategie ed interventi volti alla promozione della salute ed alla              
prevenzione, anche attraverso i Piani per la salute previsti dal                
Piano sanitario regionale.                                                      
4. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui all'articolo 11                
della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, la                 
Conferenza territoriale sociale e sanitaria, d'intesa con i direttori           
generali, individua i distretti e modifica i loro ambiti                        
territoriali. Il direttore generale adotta i provvedimenti                      
conseguenti, trasmettendoli alla Giunta regionale per la verifica di            
conformita' alla programmazione regionale. La Conferenza assicura               
altres l'equa distribuzione delle risorse fra i diversi ambiti                  
distrettuali, in rapporto agli obiettivi di programmazione, alla                
distribuzione ed alla accessibilita' dei servizi ed ai risultati di             
salute.                                                                         
5. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie, la                  
Conferenza puo' istituire un apposito ufficio, avvalendosi anche                
delle risorse delle Aziende sanitarie interessate. L'organizzazione             
ed il funzionamento di tale ufficio e' disciplinato dalla Conferenza,           
di concerto con le Aziende sanitarie interessate per le risorse di              
loro competenza.                                                                
6. In ogni ambito distrettuale comprendente piu' Comuni o piu'                  
circoscrizioni comunali e' istituito il Comitato di distretto,                  
composto dai sindaci dei Comuni, o loro delegati, e, ove previsto               
dalla legge e nel rispetto degli statuti comunali, dai presidenti               
delle circoscrizioni facenti parte del distretto. Tale Comitato opera           
in stretto raccordo con la Conferenza territoriale sociale e                    
sanitaria e disciplina le forme di partecipazione e di consultazione            
alla definizione del Programma delle attivita' territoriali.                    
7. Fermi restando i poteri di proposta e di verifica delle attivita'            
territoriali di cui all'articolo 9, comma 5 della legge regionale n.            
19 del 1994 e successive modifiche, il Comitato di distretto esprime            
parere obbligatorio sul Programma delle attivita' territoriali,                 
sull'assetto organizzativo e sulla localizzazione dei servizi del               
distretto e verifica il raggiungimento dei risultati di salute del              
Programma delle attivita' territoriali. Qualora tale parere risulti             
negativo, il direttore generale procede solo previo parere                      
dell'Ufficio di presidenza della Conferenza. Il direttore generale              
adotta altres, d'intesa con il Comitato di distretto, il Programma              
delle attivita' territoriali, limitatamente alle attivita'                      
sociosanitarie.                                                                 
8. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, attraverso il                
proprio regolamento, e l'Azienda Usl, attraverso l'atto aziendale,              
disciplinano rispettivamente le relazioni con il Comitato di                    
distretto e con i distretti.                                                    
9. Il direttore generale nomina i direttori di distretto, d'intesa              
con il Comitato di distretto. Quando ricorrano gravi motivi, il                 
Comitato puo' avanzare motivata richiesta al direttore generale di              
revoca della nomina.                                                            
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art.11 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19             
concernente Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai           
sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto                 
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, come modificato dalla legge                
regionale 20 ottobre 2003, n.21, e' il seguente:                                
"Art. 11 - Conferenza territoriale sociale e sanitaria                          
1. E' istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria                  
composta:                                                                       
a) dai Sindaci dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale di                
ciascuna Azienda Unita' sanitaria locale, o loro delegati,                      
individuati nell'ambito dell'esecutivo;                                         
b) dal Presidente della Provincia, o suo delegato, individuato                  
nell'ambito dell'esecutivo che fa parte di diritto dell'esecutivo di            
cui al comma 4. Nelle province in cui sia presente la sede                      
universitaria, opportune intese con l'Universita' disciplinano la               
partecipazione del Rettore, o suo delegato, alla Conferenza ed                  
all'esecutivo, limitatamente alle materie di reciproco interesse.               
2. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria assolve ai compiti            
ed alle funzioni di cui al comma 14 dell'articolo 3 del decreto                 
legislativo di riordino ed alla normativa regionale in materia di               
servizi sociali:                                                                
a) partecipa alle funzioni di programmazione locale e regionale e,              
secondo modalita' disciplinate dal Piano sanitario regionale, al                
processo di elaborazione e di approvazione dei piani attuativi locali           
ed esprime parere sui piani annuali di attivita';                               
b) esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica                       
dell'attivita' delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito                     
territoriale di riferimento, anche formulando proprie valutazioni e             
proposte e trasmettendole al Direttore generale ed alla Regione. A              
tal fine viene dotata di strumenti informativi ed operativi idonei ad           
espletare i compiti e le funzioni di propria competenza;                        
c) esprime parere obbligatorio sul Piano programmatico delle Aziende            
sanitarie, di cui all'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 e sui           
relativi aggiornamenti annuali;                                                 
d) esprime parere obbligatorio sul bilancio pluriennale di                      
previsione, sul bilancio economico preventivo e sul bilancio                    
d'esercizio, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni ai fini           
del controllo esercitato dalla Giunta regionale a norma del comma 8             
dell'art. 4 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412;                               
e) promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di                   
integrazione socio-sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto           
delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi            
sociali, assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per la            
salute previsti dal Piano sanitario regionale;                                  
f) formula parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende sanitarie e            
Universita', attuativi dei protocolli di intesa tra Regione e                   
Universita';                                                                    
g) partecipa alla valutazione della funzionalita' dei servizi e della           
loro razionale distribuzione territoriale, utilizzando indicatori               
omogenei di attivita' e di risultato definiti dalla Regione ed                  
eventualmente integrati dalle Aziende.                                          
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie                 
locali, disciplina le modalita' di funzionamento delle Conferenze               
territoriali sociali e sanitarie e della rappresentanza di cui al               
comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. Tale                  
rappresentanza assume la denominazione ed il ruolo di Ufficio di                
Presidenza della Conferenza.                                                    
4. L'Ufficio di Presidenza, oltre che dal Presidente della Provincia,           
o suo delegato, e' composto da non piu' di cinque membri individuati            
dalla Conferenza al proprio interno, tenuto conto dell'articolazione            
distrettuale della Azienda Unita' sanitaria locale, ed espleta, in              
nome e per conto della Conferenza, le funzioni stabilite nella                  
deliberazione di cui al comma 3. Il numero massimo dei membri puo'              
essere elevato nei casi in cui l'Azienda Unita' sanitaria locale                
ricomprenda piu' di cinque distretti, sino ad includere un                      
rappresentante per ogni distretto.                                              
5. I Direttori generali delle Aziende sanitarie partecipano alle                
sedute dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza su invito del              
Presidente.".                                                                   
2) Il testo dell'art. 3-bis, comma 6, del decreto legislativo 30                
dicembre 1992, n. 502 concernente Riordino della disciplina in                  
materia sanitaria, a norma dell'art.1 della Legge 23 ottobre 1992, n.           
421 e' il seguente:                                                             
"Art. 3 - bis - Direttore generale, direttore amministrativo e                  
direttore sanitario                                                             
1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unita'                
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati                      
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.                  
2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel                  
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza                     
dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica l'articolo 2, comma              
2-octies.                                                                       
3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:              
a) diploma di laurea;                                                           
b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o                        
amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in              
posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta                       
responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta             
nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.                         
4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi           
dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in            
materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.           
I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in            
ambito interregionale e in collaborazione con le universita' o altri            
soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo                  
16-ter, operanti nel campo della formazione manageriale, con                    
periodicita' almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle                 
attivita' didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi           
ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonche' le              
modalita' di conseguimento della certificazione, sono stabiliti,                
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto                      
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro della              
sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i                   
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e            
di Bolzano. I direttori generali in carica alla data di entrata in              
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il             
certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale                
data.                                                                           
5. Le regioni determinano preventivamente, in via generale, i criteri           
di valutazione dell'attivita' dei direttori generali, avendo riguardo           
al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della                     
programmazione regionale, con particolare riferimento alla                      
efficienza, efficacia e funzionalita' dei servizi sanitari. All'atto            
della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono e                  
assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di           
funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse,               
ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.              
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore                    
generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il             
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere           
del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3,               
comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui           
all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre           
mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica           
in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore            
generale, salvo quanto disposto dal comma 7.                                    
7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una                     
situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del            
principio di buon andamento e di imparzialita' della amministrazione,           
la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del                    
direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la            
regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo             
2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla                
richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto             
puo' avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di                  
particolare gravita' e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei                  
sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende                 
ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, nel              
caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano                    
attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il                  
direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto             
sia gia' scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di           
cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali              
delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma           
2-bis e' integrata con il Sindaco del comune capoluogo della                    
provincia in cui e' situata l'azienda.                                          
8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore                  
amministrativo e del direttore sanitario e' esclusivo ed e' regolato            
da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non            
superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle             
norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione           
disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore                
amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del           
direttore generale, del direttore sanitario e del direttore                     
amministrativo e' definito, in sede di revisione del decreto del                
Presidente del Consiglio dei Ministri 19/7/1995, n. 502, anche con              
riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva             
nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e                     
amministrativa.                                                                 
9. La regione puo' stabilire che il conferimento dell'incarico di               
direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto                  
previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del decreto del             
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza            
del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico           
di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui              
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10                   
dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale               
appositamente programmato.                                                      
10. La carica di direttore generale e' incompatibile con la                     
sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.                 
11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario                  
determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa            
senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa             
e' concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di                
aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di                 
previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad                    
effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali           
comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul                  
trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti           
dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo           
24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere             
da esse complessivamente sostenuto all'unita' sanitaria locale o                
all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero               
della quota a carico dell'interessato.                                          
12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui            
al comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e           
alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione            
dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali           
previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile            
1997, n. 181, e' versata dall'unita' sanitaria locale o dall'azienda            
ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico                  
dell'interessato.                                                               
13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei           
ministri 19/7/1995, n. 502, si applica il comma 5 del presente                  
articolo.                                                                       
14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario                  
nazionale e' regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,           
e successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si           
applica l'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e                   
successive modificazioni.                                                       
15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la               
proroga dei contratti con i direttori generali in carica all'atto               
dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di           
dodici mesi.".                                                                  
3) Il testo dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19            
concernente Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai           
sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto                 
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e' il seguente:                             
"Art. 17 - Piano sanitario regionale                                            
1. Il Piano sanitario regionale, di norma di durata triennale, in               
riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e nel                  
rispetto delle relative previsioni, prevede:                                    
a) gli obiettivi di salute, nonche' gli indirizzi e i programmi                 
necessari a soddisfare le esigenze di salute della popolazione                  
regionale;                                                                      
b) le aree prioritarie di intervento;                                           
c) la definizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio               
sanitario regionale e la individuazione di criteri di riparto                   
efficaci e funzionali ad un'equa allocazione delle stesse;                      
d) le modalita' di raccordo tra la programmazione regionale e la                
programmazione attuativa locale;                                                
e) i progetti obiettivo e i progetti speciali;                                  
f) le modalita' di proposta e di approvazione da parte della Regione            
dei piani attuativi locali.                                                     
2. Il Piano sanitario e' approvato dal Consiglio regionale, su                  
proposta della Giunta, previo esame delle osservazioni eventualmente            
formulate dalla conferenza Regione-autonomie locali, nel rispetto               
delle procedure di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 1 del decreto                 
legislativo di riordino.                                                        
3. Le universita' dell'Emilia-Romagna partecipano alla elaborazione             
del Piano sanitario regionale nelle forme e con le modalita' di cui             
ai protocolli d'intesa stipulati tra Regione e universita'.                     
4. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale ed           
alla conferenza Regione-autonomie locali, di cui all'art. 25 della              
L.R. 3/99, una relazione sull'attuazione del Piano sanitario                    
regionale.".                                                                    
Comma 4                                                                         
4) Il testo dell'art. 11 della della legge regionale 12 maggio 1994,            
n. 19 concernente Norme per il riordino del Servizio sanitario                  
regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal            
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e' citato alla nota 1 del           
presente articolo.                                                              
Comma 7                                                                         
5) Il testo dell'art.9, comma 5, della legge regionale 12 maggio                
1994, n. 19 concernente Norme per il riordino del Servizio sanitario            
regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal            
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e' il seguente:                     
          Art. 9 - Distretti                                                    
(omissis)                                                                       
5. Il Comitato di Distretto, nell'ambito degli indirizzi espressi               
dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria, svolge funzioni di           
proposta e di verifica sulle attivita' distrettuali relativamente a:            
a) piani e programmi distrettuali definiti dalla programmazione                 
aziendale;                                                                      
b) budget di Distretto e priorita' d'impiego delle risorse                      
assegnate;                                                                      
c) verifica dei risultati conseguiti utilizzando a tal fine                     
indicatori omogenei come definiti alla lett. g) del comma 2 dell'art.           
11;                                                                             
d) assetto organizzativo e localizzazione dei servizi distrettuali.             
Le proposte di localizzazione dei servizi distrettuali sono                     
sottoposte al parere obbligatorio del Comitato di Distretto;                    
e) esprime parere obbligatorio sulla assegnazione delle risorse tra i           
distretti.                                                                      
omissis".                                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina