LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 5
Strumenti di pianificazione territoriale
ed urbanistica e adeguamento
delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia
1. Gli enti locali operano tramite i propri strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica al fine di assicurare il
contenimento dei consumi energetici nei tessuti urbani, favorire la
valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate di energia,
promuovere la dotazione e fruibilita' di altri servizi energetici di
interesse locale, anche nell'ambito degli interventi di
riqualificazione del tessuto edilizio e urbanistico esistente.
2. La pianificazione territoriale e urbanistica:
a) definisce le dotazioni energetiche di interesse pubblico locale da
realizzare o riqualificare e la relativa localizzazione;
b) puo' subordinare l'attuazione di interventi di trasformazione al
fatto che sia presente ovvero si realizzi la dotazione di
infrastrutture di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di
energia da fonti rinnovabili o assimilate adeguata al fabbisogno
degli insediamenti di riferimento.
3. I Comuni, nel disciplinare l'attivita' urbanistica ed edilizia,
provvedono a recepire i requisiti minimi di rendimento energetico per
gli edifici stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo
25, comma 1, lettera a), e possono decidere di non applicarli per le
categorie di fabbricati di cui all'articolo 4, comma 3, della
direttiva 2002/91/CE.
4. I Comuni provvedono affinche':
a) per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile
totale superiore ai 1.000 m2, sia valutata in fase di progetto la
fattibilita' tecnico-economica dell'applicazione di impianti di
produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti
rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi
centralizzati di riscaldamento e raffrescamento;
b) per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici
centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralita'
di utenze, sia prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione del calore per ogni singola unita' immobiliare;
c) per gli edifici di nuova costruzione di proprieta' pubblica o
adibiti ad uso pubblico, sia rispettato l'obbligo di soddisfare il
fabbisogno energetico degli stessi mediante le fonti rinnovabili o
assimiliate di energia e sia prevista l'adozione di sistemi
telematici per il controllo e la conduzione degli impianti
energetici;
d) per gli edifici esistenti di superficie utile totale superiore a
1.000 m2 che subiscono interventi assoggettati a titolo abilitativo
ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2002, n.
31 (Disciplina generale dell'edilizia), sia migliorato il loro
rendimento energetico al fine di soddisfare i requisiti minimi di cui
all'articolo 25, comma 1, lettera a), della presente legge e possano
essere introdotti sistemi di contabilizzazione del calore per ogni
singola unita' immobiliare.
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo dell'art. 4, comma 3 della direttiva 2002/91/CE
concernente Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
rendimento energetico nell'edilizia e' il seguente:
"Art. 4 - Fissazione di requisiti di rendimento energetico
(omissis)
3. Gli Stati membri possono decidere di non istituire o di non
applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le seguenti categorie
di fabbricati:
- edifici e monumenti ufficialmente protetti come patrimonio
designato o in virtu' del loro speciale valore architettonico o
storico, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe
un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto,
- edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attivita'
religiose,
- fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo previsto non
superiore a due anni, siti industriali, officine ed edifici agricoli
non residenziali a basso fabbisogno energetico, nonche' edifici
agricoli non residenziali utilizzati in un settore disciplinato da un
accordo nazionale settoriale sul rendimento energetico,
- edifici residenziali destinati ad essere utilizzati meno di quattro
mesi all'anno,
- fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a
50 mq.".
2) Il testo dell'art. 6 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31
concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il seguente
"Art. 6 - Titoli abilitativi
1. Fuori dai casi di cui all'art. 4, le attivita' edilizie, anche su
aree demaniali, sono soggette a titolo abilitativo e la loro
realizzazione e' subordinata, salvi i casi di esonero, alla
corresponsione del contributo di costruzione. Le definizioni degli
interventi edilizi sono contenute nell'allegato costituente parte
integrante della presente legge, le cui disposizioni potranno essere
modificate con atto di coordinamento tecnico emanato ai sensi
dell'art. 16, comma 2, lettera c), della L.R. n. 20 del 2000.
2. I titoli abilitativi devono essere conformi alle leggi, ai
regolamenti ed alle prescrizioni contenute negli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati. Gli
stessi sono presentati o rilasciati nell'osservanza dei vincoli
paesaggistici, sismici, idrogeologici, forestali, ambientali e di
tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico. La verifica
di conformita' e' effettuata rispetto alle sole previsioni degli
strumenti di pianificazione urbanistica comunale, qualora siano stati
approvati come carta unica del territorio, secondo quanto disposto
dall'art. 19, commi 2 e 3, della L.R. n. 20 del 2000.
3. I titoli abilitativi sono la denuncia di inizio attivita' e il
permesso di costruire. Entrambi sono trasferibili insieme
all'immobile ai successori o aventi causa. I titoli abilitativi non
incidono sulla titolarita' della proprieta' e di altri diritti reali
relativi agli immobili realizzati a seguito del loro rilascio ovvero
a seguito della loro presentazione e del decorso del termine per
l'inizio dei lavori. Essi non comportano limitazioni dei diritti dei
terzi.
4. Ai fini di assicurare l'uniformita' dell'attivita'
tecnico-amministrativa dei comuni e il trattamento omogeneo dei
cittadini, il Consiglio regionale su proposta della Giunta puo'
stabilire, attraverso apposito atto di coordinamento tecnico ai sensi
dell'art. 16 della L.R. n. 20 del 2000, gli elaborati progettuali
necessari a corredo dei titoli abitativi. Devono comunque essere
allegati ai titoli abilitativi gli elaborati rappresentativi dello
stato di fatto degli immobili oggetto degli interventi edilizi, in
particolare per quelli di restauro, di risanamento conservativo, di
ristrutturazione edilizia e di eliminazione delle barriere
architettoniche.".