REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

          Art. 5                                                                
Strumenti di pianificazione territoriale                                        
ed urbanistica e adeguamento                                                    
delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia                         
1. Gli enti locali operano tramite i propri strumenti di                        
pianificazione territoriale e urbanistica al fine di assicurare il              
contenimento dei consumi energetici nei tessuti urbani, favorire la             
valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate di energia,                
promuovere la dotazione e fruibilita' di altri servizi energetici di            
interesse locale, anche nell'ambito degli interventi di                         
riqualificazione del tessuto edilizio e urbanistico esistente.                  
2. La pianificazione territoriale e urbanistica:                                
a) definisce le dotazioni energetiche di interesse pubblico locale da           
realizzare o riqualificare e la relativa localizzazione;                        
b) puo' subordinare l'attuazione di interventi di trasformazione al             
fatto che sia presente ovvero si realizzi la dotazione di                       
infrastrutture di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di            
energia da fonti rinnovabili o assimilate adeguata al fabbisogno                
degli insediamenti di riferimento.                                              
3. I Comuni, nel disciplinare l'attivita' urbanistica ed edilizia,              
provvedono a recepire i requisiti minimi di rendimento energetico per           
gli edifici stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo             
25, comma 1, lettera a), e possono decidere di non applicarli per le            
categorie di fabbricati di cui all'articolo 4, comma 3, della                   
direttiva 2002/91/CE.                                                           
4. I Comuni provvedono affinche':                                               
a) per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile               
totale superiore ai 1.000 m2, sia valutata in fase di progetto la               
fattibilita' tecnico-economica dell'applicazione di impianti di                 
produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti                   
rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi                
centralizzati di riscaldamento e raffrescamento;                                
b) per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici              
centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralita'            
di utenze, sia prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e           
contabilizzazione del calore per ogni singola unita' immobiliare;               
c) per gli edifici di nuova costruzione di proprieta' pubblica o                
adibiti ad uso pubblico, sia rispettato l'obbligo di soddisfare il              
fabbisogno energetico degli stessi mediante le fonti rinnovabili o              
assimiliate di energia e sia prevista l'adozione di sistemi                     
telematici per il controllo e la conduzione degli impianti                      
energetici;                                                                     
d) per gli edifici esistenti di superficie utile totale superiore a             
1.000 m2 che subiscono interventi assoggettati a titolo abilitativo             
ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2002, n.             
31 (Disciplina generale dell'edilizia), sia migliorato il loro                  
rendimento energetico al fine di soddisfare i requisiti minimi di cui           
all'articolo 25, comma 1, lettera a), della presente legge e possano            
essere introdotti sistemi di contabilizzazione del calore per ogni              
singola unita' immobiliare.                                                     
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 4, comma 3 della direttiva 2002/91/CE                     
concernente Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul                
rendimento energetico nell'edilizia e' il seguente:                             
"Art. 4 - Fissazione di requisiti di rendimento energetico                      
(omissis)                                                                       
3. Gli Stati membri possono decidere di non istituire o di non                  
applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le seguenti categorie           
di fabbricati:                                                                  
- edifici e monumenti ufficialmente protetti come patrimonio                    
designato o in virtu' del loro speciale valore architettonico o                 
storico, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe           
un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto,                      
- edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attivita'             
religiose,                                                                      
- fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo previsto non                   
superiore a due anni, siti industriali, officine ed edifici agricoli            
non residenziali a basso fabbisogno energetico, nonche' edifici                 
agricoli non residenziali utilizzati in un settore disciplinato da un           
accordo nazionale settoriale sul rendimento energetico,                         
- edifici residenziali destinati ad essere utilizzati meno di quattro           
mesi all'anno,                                                                  
- fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a            
50 mq.".                                                                        
2) Il testo dell'art. 6 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31           
concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il seguente                    
"Art. 6 - Titoli abilitativi                                                    
1. Fuori dai casi di cui all'art. 4, le attivita' edilizie, anche su            
aree demaniali, sono soggette a titolo abilitativo e la loro                    
realizzazione e' subordinata, salvi i casi di esonero, alla                     
corresponsione del contributo di costruzione. Le definizioni degli              
interventi edilizi sono contenute nell'allegato costituente parte               
integrante della presente legge, le cui disposizioni potranno essere            
modificate con atto di coordinamento tecnico emanato ai sensi                   
dell'art. 16, comma 2, lettera c), della L.R. n. 20 del 2000.                   
2. I titoli abilitativi devono essere conformi alle leggi, ai                   
regolamenti ed alle prescrizioni contenute negli strumenti di                   
pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati. Gli              
stessi sono presentati o rilasciati nell'osservanza dei vincoli                 
paesaggistici, sismici, idrogeologici, forestali, ambientali e di               
tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico. La verifica           
di conformita' e' effettuata rispetto alle sole previsioni degli                
strumenti di pianificazione urbanistica comunale, qualora siano stati           
approvati come carta unica del territorio, secondo quanto disposto              
dall'art. 19, commi 2 e 3, della L.R. n. 20 del 2000.                           
3. I titoli abilitativi sono la denuncia di inizio attivita' e il               
permesso di costruire. Entrambi sono trasferibili insieme                       
all'immobile ai successori o aventi causa. I titoli abilitativi non             
incidono sulla titolarita' della proprieta' e di altri diritti reali            
relativi agli immobili realizzati a seguito del loro rilascio ovvero            
a seguito della loro presentazione e del decorso del termine per                
l'inizio dei lavori. Essi non comportano limitazioni dei diritti dei            
terzi.                                                                          
4. Ai fini di assicurare l'uniformita' dell'attivita'                           
tecnico-amministrativa dei comuni e il trattamento omogeneo dei                 
cittadini, il Consiglio regionale su proposta della Giunta puo'                 
stabilire, attraverso apposito atto di coordinamento tecnico ai sensi           
dell'art. 16 della L.R. n. 20 del 2000, gli elaborati progettuali               
necessari a corredo dei titoli abitativi. Devono comunque essere                
allegati ai titoli abilitativi gli elaborati rappresentativi dello              
stato di fatto degli immobili oggetto degli interventi edilizi, in              
particolare per quelli di restauro, di risanamento conservativo, di             
ristrutturazione edilizia e di eliminazione delle barriere                      
architettoniche.".                                                              

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina