LEGGE REGIONALE 22 novembre 2004, n. 25
NORME IN MATERIA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Art. 5
Esclusione dai marchi di qualita'
1. Le aziende e le industrie agroalimentari che utilizzano organismi
geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come
materia prima, additivi o ingredienti, sono escluse dall'accesso ai
marchi di qualita' di cui alla legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28
(Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con
tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori.
Abrogazione delle leggi regionali 29/92 e 51/95).
2. Le esclusioni di cui al comma 1 riguardano anche le aziende che
utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da
organismi geneticamente modificati.
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
1) La legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 concerne Valorizzazione
dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose
dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione della legge
regionale 29/92 e legge regionale 51/95.