REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

          Art. 5                                                                
Compiti della Provincia                                                         
1. La Provincia provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati e               
degli elementi conoscitivi sull'abusivismo edilizio, nell'ambito                
delle attivita' di monitoraggio previste dall'articolo 6, comma 2,              
lettera a). Essa fornisce agli Sportelli unici per l'edilizia il                
supporto tecnico e giuridico-amministrativo per l'esercizio delle               
funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita' urbanistico                    
edilizia.                                                                       
2. La Giunta provinciale assume in via sostitutiva i provvedimenti              
eventualmente necessari di sospensione dei lavori e di irrogazione              
delle sanzioni amministrative stabilite dal Capo II della presente              
legge in caso di inerzia dello Sportello unico per l'edilizia,                  
protrattasi per quindici giorni dalla scadenza del termine:                     
a) per la verifica della regolarita' delle opere, di cui all'articolo           
2, comma 4;                                                                     
b) per l'emanazione dell'ordine di sospensione dei lavori, di cui               
all'articolo 4, comma 1;                                                        
c) per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori definitivi, di cui             
all'articolo 4, comma 3;                                                        
d) per l'attuazione  delle demolizioni  delle opere abusive, di cui             
all'articolo 23, comma 1.                                                       
3. I provvedimenti sostitutivi previsti dal comma 2 sono emanati                
anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, previa diffida            
a provvedere, entro un congruo termine comunque non inferiore a                 
quindici giorni, al compimento degli atti dovuti ovvero alla                    
comunicazione delle ragioni del ritardo. I medesimi provvedimenti               
sono inviati all'Amministrazione comunale e alla Regione e sono                 
contestualmente comunicati alla competente Autorita' giudiziaria, ai            
fini dell'esercizio dell'azione penale.                                         
4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal comma 2, la Provincia            
puo' richiedere allo Sportello unico per l'edilizia informazioni ed             
elementi conoscitivi in merito agli esiti istruttori delle verifiche            
realizzate e allo stato dei procedimenti sanzionatori.                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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