REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19

DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA

                TITOLO II                                                       
             FUNZIONI ISTITUZIONALI                                             
          E DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI                              
              CAPO II                                                           
         Funzioni e compiti dei Comuni                                          
          Art. 5                                                                
Obblighi dei Comuni                                                             
e gestione dei servizi pubblici essenziali                                      
1. I Comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle                  
funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi della                
normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto            
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285                       
(Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). La gestione dei            
servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, puo' essere             
effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di                   
gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici               
locali, in base a modalita' che garantiscano comunque il pieno                  
soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di               
equita' e di decoro.                                                            
2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriale o                
necroscopico svolga anche l'attivita' funebre di cui all'articolo 13            
della presente legge,  d'obbligo la separazione societaria, da                  
attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente                 
legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione               
antecedente tale data.                                                          
3. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private             
accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a                  
soggetti esercenti, anche attraverso societa' controllate o                     
collegate, l'attivita' funebre di cui all'articolo 13. Le gestioni in           
corso, ove in contrasto con le previsioni del presente comma, cessano           
alla scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente              
legge.                                                                          
4. I Comuni provvedono a favorire l'accesso della popolazione                   
residente alle informazioni necessarie alla fruibilita' dei servizi             
pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento             
ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste                 
dall'ordinamento.                                                               
5. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ad essi                   
spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in                    
particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.             
285 del 1990, i Comuni hanno facolta' di assumere ed organizzare                
attivita' e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con             
altri soggetti imprenditoriali, quali l'attivita' funebre o la                  
gestione di strutture per il commiato.                                          
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Commi 1 e 5                                                                     
1) Il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,                
n.285 concerne Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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