REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 18

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'E- SERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006, A NORMA DELL'AR- TICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROV- VEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 5                                                                
Mutuo per il finanziamento                                                      
della prosecuzione  degli interventi                                            
per la mobilita' ciclistica                                                     
(articolo 18 della legge n. 166 del 2002)                                       
1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 19                 
ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilita'                
ciclistica) la Regione e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 18                
della Legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di                   
infrastrutture e trasporti) a contrarre un mutuo con la Cassa                   
Depositi e Prestiti SpA, da assumere in deroga alle limitazioni                 
previste dalle vigenti disposizioni di legge, per complessivi Euro              
1.898.879,09 e al tasso del 4,50% con ammortamento quindicennale.               
2. E' autorizzata, a tal fine, l'iscrizione degli stanziamenti                  
necessari in appositi capitoli e nelle correlate unita' previsionali            
di base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del                
Bilancio di previsione per l'esercizio 2004.                                    
3. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi del             
mutuo e' garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli                 
stanziamenti all'uopo previsti al Capitolo 88732 afferente alla                 
U.P.B. 1.7.4.5.30501 (Quota capitale per l'ammortamento mutui -                 
Risorse statali) e al Capitolo 87732 afferente alla U.P.B.                      
1.7.4.2.30251 (Interessi passivi per l'ammortamento mutui - Risorse             
statali) del Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e per tutta            
la durata del mutuo. La Regione puo' dare in carico al proprio                  
tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate              
semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze               
stabilite.                                                                      
4. L'onere annuale relativo alle rate di ammortamento del mutuo di              
cui al presente articolo e' pari ad Euro 175.453,93 a partire                   
dall'esercizio finanziario di entrata in ammortamento e per tutta la            
durata dello stesso.                                                            
5. Esso fara' carico ai Capitoli 87732 e 88732, distinti per quota              
interessi e per quota di rimborso del capitale sui bilanci di                   
previsione a decorrere dall'esercizio 2004 e sara' finanziato con un            
limite d'impegno statale a favore della Regione Emilia-Romagna ai               
sensi di quanto disposto dall'articolo 18 della legge n. 166 del 2002           
e nell'ambito del riparto previsto a favore della Regione                       
Emilia-Romagna, dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei            
Trasporti del 31 dicembre 2003.                                                 
6. Le spese per l'ammortamento del mutuo, sia per la parte di                   
rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le              
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti                      
dell'articolo 25 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40                  
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione                
delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).              
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La legge 19 ottobre 1998, n. 366 concerne Norme per il                       
finanziamento della mobilita' ciclistica.                                       
2) Il testo dell'art.18 della legge 1 agosto 2002, n. 166 concernente           
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti e' il                     
seguente:                                                                       
"Art. 18 - Interventi in materia di mobilita' ciclistica                        
1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla Legge                    
19/10/1998, n. 366, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno                
quindicennali di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2002, quale           
concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui            
o di altre operazioni finanziarie che le regioni sono autorizzate ad            
effettuare nei limiti della quota a ciascuna di esse assegnata.                 
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede                  
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai               
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita'                  
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato             
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno            
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo             
al medesimo Ministero.".                                                        
Comma 5                                                                         
3) Il testo dell'art.18 della Legge 1 agosto 2002, n. 166 e' citato             
alla nota 2 del presente articolo.                                              
Comma 6                                                                         
4) Il testo dell'art.25 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40           
concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,                 
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo               
1972, n. 4 e' il seguente:                                                      
"Art. 25 - Fondo di riserva per spese obbligatorie                              
1. Nel bilancio annuale di competenza e di cassa e' iscritto un fondo           
di riserva per spese obbligatorie.                                              
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da tale              
fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi             
insufficienti delle unita' previsionali di base limitatamente ai                
capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio secondo la                  
legislazione vigente, tenendo conto degli impegni gia' assunti e che            
si prevede di assumere, nonche' dei pagamenti che si prevede di                 
effettuare fino al termine dell'esercizio.                                      
3. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative            
agli oneri di personale, agli oneri per l'ammortamento dei mutui e              
prestiti ed agli interessi passivi su anticipazioni di cassa, quelle            
relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa a               
norma dell'articolo 60 e reclamati dai creditori; quelle concernenti            
i fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla                  
Regione.                                                                        
4. L'elenco dei capitoli e delle correlate unita' previsionali di               
base che possono essere integrati a norma del secondo comma del                 
presente articolo e' allegato al bilancio. L'ammontare del fondo di             
riserva per le spese obbligatorie e' determinato in misura non                  
superiore al 2% del totale delle spese effettive di cui all'articolo            
20, comma 1, lettera a).".                                                      

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina